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I due cicli causali della responsabilità medica

Per la Cassazione occorre tenere ben distinto il ciclo causale che si pone a monte della responsabilità medica da quello a valle della stessa


Doppio ciclo di giudizio per i medici

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L'ordinanza numero 25288/2020 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), all'esito di un articolato percorso argomentativo, fa una distinzione netta con riferimento alla causalità nella responsabilità medica: il ciclo a monte non va confuso con quello a valle.

Il ciclo a monte della responsabilità medica

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Il ciclo a monte è quello relativo all'evento dannoso e alla sua derivazione causale.

La relativa prova deve essere fornita dal creditore danneggiato, il quale è tenuto a produrla sulla base del criterio della "preponderanza dell'evidenza", il quale implica che l'ipotesi circa la sussistenza del nesso causale sia verificata "riconducendone il grado di fondatezza nell'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)".

Il ciclo a valle della responsabilità medica

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Il ciclo a valle della responsabilità medica segue quello a monte e riguarda la possibilità o meno di adempiere.

Esso prevede che il debitore/danneggiante possa dimostrare che la prestazione dovuta sia stata resa impossibile da una causa imprevedibile e inevitabile.

I due cicli causali non possono essere unificati

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Ciò posto, i due cicli causali non possono essere unificati.

Nel caso di specie, ad esempio, il giudice del merito, dopo aver ritenuto che il nesso di causalità materiale fosse provato, aveva condannato una struttura sanitaria e un medico, in solido, a risarcire il paziente, senza interrogarsi se dalla struttura sanitaria si sarebbe potuto esigere un comportamento differente.

Per la Corte si è trattato di un'arbitraria unificazione dei due cicli che non può portare che alla cassazione della relativa pronuncia.

Data: 17/11/2020 08:00:00
Autore: Valeria Zeppilli