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Danneggiamento seguito da naufragio

L'art. 429 c.p. sanziona la condotta di chiunque danneggi una nave, un edificio natante o un aeromobile, compromettendone la sicurezza nella navigazione


Il testo dell'art. 429 c.p.

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"Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni".

Bene giuridico tutelato dall'art. 429 c.p. e procedibilità

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 429 c.p., è la pubblica incolumità.

Ovviamente nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, donde il tentativo ex art. 56 c.p. non è astrattamente configurabile, ritenuta anche la rilevante anticipazione della soglia della rilevanza penale. Tuttavia non si può escludere come, almeno per quanto pertiene la condotta stigmatizzata nel comma 1 del dispositivo, l'evento del danneggiamento è essenziale ai fini della configurabilità del reato, ma questo non lo rende un delitto di evento. Ciò che lo differenzia rispetto alla fattispecie di cui all'art. 635 c.p. è il fatto che dal danneggiamento possa scaturire (per il comma 1) un potenziale pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio.

La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 429 c.p.

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Preliminarmente va dato atto che questo è un reato di pericolo e, come tale, è opportuno perimetrare debitamente la condotta ai fini della valutazione della rilevanza penale della medesima. Il soggetto agente determina un danneggiamento della nave, di un edificio natante o un aeromobile, ovvero di un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, con la consapevolezza del fatto che detto agere possa compromettere la sicurezza della navigazione. Il reato di danneggiamento seguito da un naufragio di cui all'art. 429 c.p., proprio perché è un reato di pericolo concreto, è punito sul solo presupposto che la condotta di danneggiamento possa essere anche solo ipoteticamente (o potenzialmente) idonea a causare un disastro nella navigazione e quindi un pericolo per la sicurezza.

Comma 2 dell'art. 429 c.p.: se dal danneggiamento segue il naufragio

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Mentre il comma 1 dell'art. 429 c.p. sanziona il semplice danneggiamento della nave, di un edificio natante o di un aeromobile, nonché di un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, il comma due prevede una specifica circostanza aggravante, applicata nelle ipotesi in cui l'evento temuto si realizzi (il naufragio). Rispetto all'articolo 428 c.p. (naufragio, sommersione o disastro aviatorio) il margine edittale dell'art. 429 c.p. prevede una forbice edittale meno afflittiva, questo in ragione della diversità del coefficiente soggettivo / elemento psicologico, che in questo caso è ristretto alla volontà di produrre solo il danneggiamento (sebbene accompagnato dalla percezione dell'eventualità che il disastro – o pericolo per la sicurezza – si realizzi).

Differenza tra le condotte dell'art. 428 c.p. e 429 c.p.

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Rispetto alla condotta di cui all'art. 428 c.p. (naufragio, sommersione o disastro aviatorio) l'art. 429 c.p. presenta delle differenze sotto il profilo oggettivo (o materiale) e soggettivo (o psicologico). Per la configurabilità del delitto di naufragio, sommersione o disastro aviatorio, è necessario che il soggetto agente agisca con il proposito di voler affondare la nave o causare un disastro aviatorio, donde dovrà essere adeguatamente valutata la sua condotta, tenendo presente che essa sarà diretta (in questo caso) a voler causare inequivocabilmente il disastro della navigazione. Nell'ipotesi di cui all'art. 429 c.p. il soggetto agente vuole solo danneggiare la nave, l'edifico natante o l'aereo, puranche nella consapevolezza delle conseguenze che possano scaturirne. Così il coefficiente soggettivo è diverso per le due ipotesi: da una parte premeditazione cosciente di provocare un disastro, dall'altra premeditazione cosciente di danneggiare, nella consapevolezza della possibilità di un pericolo di disastro.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 429 c.p. è della reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Data: 01/02/2021 12:00:00
Autore: Daniele Paolanti