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L'UE dice si alle class action contro le multinazionali

Approvata in seconda lettura la Direttiva UE che prevede le class action europee contro le multinazionali che ledono i diritti dei consumatori


In arrivo le class action europee contro le multinazionali

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Promossa in seconda lettura la Direttiva Ue (sotto allegata), che si pone l'obiettivo di garantire una procedura di azione rappresentativa per la tutela collettiva dei consumatori in tutti gli Stati membri dell'UE.

La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione. Gli stati membri avranno 24 mesi a disposizione per recepirla e 6 mesi per renderla applicabile, ma vediamo più concretamente che cosa prevede questo provvedimento.

I singoli Stati si devono adoperare per fare in modo che i consumatori possano intraprendere azioni rappresentative al fine di ottenere provvedimenti inibitori e risarcitori. I rimedi inibitori devono condurre alla cessazione o alla proibizione della pratica che costituisce violazione. I rimedi risarcitori invece dovrebbero assumere la forma dell'indennizzo, della riparazione, della sostituzione, della riduzione del prezzo, della risoluzione del contratto o del rimborso del prezzo pagato.

L'ambito di applicazione della Direttiva riguarda le azioni rappresentative intraprese nei confronti dei professionisti quando questi, violando norme comunitarie o interne che recepiscono le prime, ledono gli interessi collettivi dei consumatori. Violazioni che possono essere nazionali e transfrontaliere, anche se le stesse cessino prima dell'avvio dell'azione o della conclusione della stessa.

Grazie a questa Direttiva i gruppi di consumatori dell'Unione, attraverso associazioni no profit o organismi pubblici, hanno la possibilità di intraprendere azioni collettive contro gli abusi in settori strategici, come vedremo.

Il ruolo degli enti legittimati

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Ad avere un ruolo chiave nelle class actions sono gli enti legittimati, ovvero "qualsiasi organizzazione o ente pubblico che rappresenta gli interessi dei consumatori designato da uno Stato membro come legittimato a intentare azioni rappresentative in conformità della presente direttiva."

Affinché gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative devono fare apposita istanza di designazione allo Stato di appartenenza. Istanza che può essere accolta a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti:

Tali Enti saranno iscritti in un elenco apposito e sottoposti a revisione quinquennale.

Le azioni transfrontaliere

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L'articolo 6 della Direttiva, dedicato alla proposizione delle class actions transfrontaliere, prevede che gli Stati debbano garantire, se la presunta violazione del diritto dell'Unione lede o è in grado di ledere i consumatori in diversi Stati membri, che l'azione rappresentativa possa "essere intentata dinanzi all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa di uno Stato membro da più enti legittimati di diversi Stati membri al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori in diversi Stati membri."

I professionisti nel mirino delle azioni collettive

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La Direttiva al considerando n. 13 chiarisce che il suo ambito di applicazione tiene conto dei recenti sviluppi in materia di tutela dei consumatori e poiché oggi essi si muovono in un mercato più ampio e digitalizzato, i settori maggiormente lesivi dei loro interessi sono quelli che si occupano della protezione dei dati, dei servizi finanziari, dei viaggi e del turismo, dell'energia e delle telecomunicazioni.

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Data: 26/11/2020 12:00:00
Autore: Annamaria Villafrate