Bonus assunzioni: istruzioni Inps
- Via libera al bonus assunzioni
- Cos'è il bonus assunzioni e quali sono i contratti interessati
- I datori che possono beneficiare del bonus
- Precisazioni sui rapporti che beneficiano del bonus
- Misura dell'esonero
- Condizioni per beneficiare del bonus
- Sgravio contributivo, aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi
Via libera al bonus assunzioni
L'Inps con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020 (sotto allegata) fornisce istruzioni e precisazioni sul bonus assunzioni previsto e disciplinato dall'art. 6 del decreto legge n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020.
La parte finale del provvedimento, a cui si rimanda, descrive i passaggi del procedimento che il datore di lavoro deve compiere per poter essere ammesso all'agevolazione.
Cos'è il bonus assunzioni e quali sono i contratti interessati
Il bonus consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a dall'entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2020, esclusi i contratti di apprendistato e lavoro domestico. L'esonero dura fino a sei mesi, che decorrono dall'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato "ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta."
Detto bonus, come prevede il successivo art. 7 del decreto, è riconosciuto anche in favore dei datori che assumono a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nello stesso arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e in ogni caso sino ad un massimo di tre mesi.
L'esonero, precisa la circolare, si applica anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato se avviene nel medesimo arco temporale. Regola che si applica anche ai contratti di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
I datori che possono beneficiare del bonus
Possono accedere al bonus i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli del settore agricolo e i seguenti soggetti:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- gli enti trasformati in società di capitali, anche se a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Precisazioni sui rapporti che beneficiano del bonus
L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (nuove assunzioni e trasformazioni di precedenti rapporti a termine) instaurati dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i contratti part-time. In quest'ultima ipotesi, ovviamente la misura della soglia massima di esonero è ridotta in base alla durata dell'orario di lavoro.
La misura è applicabile inoltre ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e alle assunzioni a scopo di somministrazione a tempo indeterminato.
Escluso invece il lavoro intermittente in quanto lavoro discontinuo e soggetto alla discrezionalità del datore nel quantum e nell'an.
Misura dell'esonero
L'entità dell'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 annuo (corrispondente ala soglia massima mensile di 671,66 euro) riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dall'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato mentre per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità. Esclusi dallo sgravio tutta una serie di contributi elencati e descritti nella circolare.
In ogni caso, ricorda l'Inps, l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e specificate nella circolare.
Condizioni per beneficiare del bonus
Per avere diritto al bonus però il datore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva;
- non aver violato norme sulla tutela delle condizioni di lavoro e aver rispettato gli altri obblighi di legge;
- aver rispettato gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
- aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
- comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L'incentivo deve inoltre rispettare i principi generali in materia di fruizione degli incentivi previsti dall'art. 31 del Dlgs n. 150/2015.
Sgravio contributivo, aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi
La circolare precisa poi che l'esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, è misura selettiva che necessita, per tale caratteristica, della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
L'Inps ricorda inoltre l'art. 6, comma 3, del decreto-legge in trattazione, prevede che l'esonero contributivo "è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta". Cumulabilità che può trovare applicazione solo se sussiste un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione dovuta.
Data: 28/11/2020 11:00:00Autore: Annamaria Villafrate