Nuova relazione: quando si perde il diritto al mantenimento?
La Cassazione conferma l'orientamento che nega l'assegno di mantenimento all'ex coniuge quando si inizia una relazione con un nuovo partner
- Relazione more uxorio e diritto al mantenimento
- La stabile convivenza
- Presupposti dell'assegno di divorzio
- Convivenza more uxorio ed esclusione assegno: la giurisprudenza
Relazione more uxorio e diritto al mantenimento
[Torna su]
La Suprema Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza n. 28778/2020, è tornata ad occuparsi della possibilità di revocare l'assegno di mantenimento, riconosciuto al coniuge più debole, in presenza di una nuova relazione "more uxorio", stabile e duratura.
Data: 14/12/2020 12:20:00I Giudici di piazza Cavour, ripercorrendo la strada tracciata dagli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali, sanciscono che: "il diritto all'assegno di mantenimento e/o divorzio può essere revocato nel caso in cui il coniuge più debole abbia una relazione sentimentale con periodi più o meno lunghi di convivenza, tanto da considerare come stabile la nuova unione."
La vicenda su cui sono intervenuti gli Ermellini si è verificata a Reggio Calabria, dove una donna, successivamente alla sentenza di divorzio, aveva iniziato una relazione stabile e duratura con un uomo, fondata sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, integrando in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto.
La stabile convivenza
[Torna su]
Fino a qualche anno fa, elemento indiscutibile che comportava la perdita dell'assegnamento di mantenimento era l'avvio di una relazione sotto lo stesso tetto con un'altra persona.
Sul punto, infatti, più volte, la Cassazione aveva individuato, come requisito fondamentale per la revoca dell'assegno di mantenimento, “la stabile convivenza” tra i due nuovi fidanzati o compagni.
Presupposti dell'assegno di divorzio
[Torna su]
L'assegno divorzile previsto dall’art. 5 co. 6 della legge sul divorzio rappresenta lo strumento per permettere al coniuge economicamente meno forte di conservare un tenore di vita uguale a quello sostenuto in costanza di matrimonio. Presupposto indispensabile per il suo riconoscimento è la sussistenza di situazioni di difficoltà economica del coniuge avente diritto e l’inadeguatezza dei suoi redditi a far fronte ad esigenze di vita quotidiane. La necessità di assicurare al partner un’esistenza dignitosa, attraverso il versamento dell’assegno mensile, deve essere valutata concretamente anche in relazione al fatto che il richiedente l’assegno di mantenimento abbia deciso di iniziare una convivenza stabile con un nuovo partner.
Convivenza more uxorio ed esclusione assegno: la giurisprudenza
[Torna su]
La giurisprudenza maggioritaria sul punto è sempre stata concorde nell’escludere al partner che inizia una nuova relazione, basata sulla convivenza “more uxorio”, il diritto di pretendere di essere mantenuto dall’ex-coniuge. Le motivazioni sottese a tale orientamento sono da rintracciarsi nel fatto che iniziare un rapporto sentimentale che conduce all’automatico formarsi di nuova "famiglia di fatto" connotata da stabilità e continuità, sterilizza la necessità di mantenere un tenore economico uguale a quello goduto nella precedente relazione matrimoniale.
Su tale orientamento restrittivo, si è basata la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28778/2020), che ha sottolineato, addirittura, che l'ex coniuge può perdere il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, anche senza bisogno di convivenza. Sarebbe sufficiente, infatti, secondo la Suprema Corte, anche un semplice relazione sentimentale, non suggellata da una vera e propria convivenza.
Nella sentenza della Cassazione si legge che quello della ex moglie col nuovo compagno è un rapporto pluriennale e consolidato, "pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza".
Pertanto, ciò che rileva, alla luce delle ultime pronunce in merito, è la definitiva scelta effettuata da parte di un coniuge, di chiudere definitivamente il capitolo della propria vita matrimoniale e del rapporto di coniugio, affidando la propria vita affettiva alla sorte di un'altra e ben diversa relazione sentimentale, non rilevando se la nuova coppia risiede o meno nella stessa abitazione.
Autore: MARIA ELISA VENTRIGLIA