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Assunzioni dei disabili sospese causa Covid

Durante la vigenza della Cassa integrazione causa Covid sospeso l'obbligo di assunzione dei disabili e chiarimenti dall'Inl sulla quota di riserva


Sospese le assunzioni dei disabili

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In un momento di emergenza sanitaria, ma anche di crisi economica come quella che sta attraversando il nostro paese, il Ministero del Lavoro con la nota n. 8566/2020 ha deciso di sospendere l'obbligo di assumere lavoratori disabili per tutto il periodo in cui resteranno in piedi la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e quella in deroga, perché l'azienda deve considerarsi in stato di crisi.

Sospensione dell'obbligo che è destinata a cessare nel momento in cui verrà meno la situazione che l'ha generata, con l'obbligo per il datore di lavoro di presentare domanda di avviamento ai servizi competente per il collocamento mirato.

Assunzioni obbligatorie e passaggio di appalto

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Sappiamo che la legge n. 68/1999, che contiene le norme per il diritto del lavoro dei disabili, disciplina all'art. 3 la quota di riserva delle assunzioni obbligatorie e all'articolo successivo i criteri applicabili per il calcolo della suddetta quota di riserva.

Al tema del calcolo della quota obbligatoria di riserva prevista per l'assunzione dei disabili nel caso particolare in cui si verifica un "passaggio di appalto" ha dato risposta l'INL con la nota n. 1046 del 26 novembre 2020 (sotto allegata).

Quota di riserva

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L'Ispettorato, riportando il contenuto della circolare n. 77/2001 del Ministero del lavoro ribadisce in sostanza che: "la copertura della quota di riserva deve essere assicurata calcolandola sulla base dell'organico già in servizio presso l'impresa medesima al momento dell'acquisizione dell'appalto, ferma restando, com'è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall'impresa cessata, a norma di legge, considerato il carattere provvisorio dell'incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al temine dell'esecuzione dell'appalto stesso."

Il carattere di temporaneità del personale impegnato in un appalto e quindi la non computabilità dello stesso nella quota di riserva dell'art. 3 della legge n. 68/1999 è stato confermato anche dalla pronuncia n. 2252/2017 del Consiglio di Stato e dall'interpello n. 23/2012.

Si può quindi ritenere, afferma l'INL nella nota "consolidato l'orientamento secondo il quale in caso di "cambio appalto", il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva ex lege n. 68/1999" ai fini dell'obbligo di assunzione dei disabili.

In risposta al quesito l'INL precisa inoltre che: "il limite temporale dell'esclusione dalla base di computo per il calcolo della quota di riserva dei lavoratori acquisiti per cambio appalto (…) coincide con la durata dell'appalto. Ciò in quanto alla scadenza dell'appalto il personale impiegato o transiterà, in tutto o in parte, nella compagine aziendale del soggetto subentrante per esserne escluso dalla relativa base di computo oppure verrà assorbito, in tutto o in parte, in maniera permanente nell'organico della cedente venendo così calcolato nella relativa base di computo."

Data: 05/12/2020 18:00:00
Autore: Annamaria Villafrate