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Giudizio di rendiconto

In base all'art. 263 c.p.c., il giudice può ordinare la presentazione del conto al soggetto che vi sia tenuto, per favorire l'accordo con il creditore


Cos'è il rendiconto

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Gli artt. 263-266 del codice di procedura civile sono dedicati alla disciplina delle controversie che originano dall'obbligo di rendere il conto.

Tale obbligo ricorre in alcune figure negoziali e in determinate ipotesi previste dalla legge, in relazione alla gestione per conto altrui di un affare o di un patrimonio.

Ad esempio, sono obbligati per legge a rendere il conto della propria gestione il curatore dell'eredità giacente e il tutore, mentre in ambito contrattuale tale dovere ricorre, ad esempio, nel mandato e nell'amministrazione di condominio.

Giudizio di rendiconto come funziona

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Se il soggetto tenuto al rendiconto omette di presentare il conto della propria gestione, l'avente diritto può ricorrere ad un particolare rimedio giudiziale: la procedura di presentazione e accettazione del conto di cui all'art. 263 c.p.c.

Sebbene motivi di ordine sistematico inducano a considerare tale rimedio come un mezzo di prova, diversi autori ritengono si tratti di una sorta di procedimento speciale.

In ogni caso, l'ordine di presentazione del conto emanato dal giudice assicura in modo efficace la tutela del diritto di ricevere il rendiconto (ad es., a favore del mandante nei confronti del mandatario o dei condomini nei confronti dell'amministratore).

L'ordinanza che impone la presentazione del conto stabilisce anche la data dell'udienza in cui lo stesso verrà discusso, con l'obiettivo di addivenire all'accordo delle parti circa il suo contenuto e al conseguente pagamento di quanto dovuto.

Il deposito del rendiconto

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A seguito dell'ordine, l'obbligato è tenuto a depositare il conto in cancelleria assieme ai documenti giustificativi.

Come ha più volte chiarito la Corte di Cassazione, l'obbligo di depositare il rendiconto impone che, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, venga offerta la prova, non solo dell'importo delle somme incassate e spese, "ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione, e ciò comunque alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito" (v., da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord. n. 24761 del 5 novembre 2020).

Il deposito del rendiconto deve avvenire almeno cinque giorni prima dell'udienza di discussione, ma si ritiene che i il tardivo deposito rispetto a tale termine comporti solamente la facoltà, per il creditore, di chiedere il rinvio dell'udienza al fine di analizzarne il contenuto.

L'accettazione del rendiconto e l'ordine di pagamento

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All'udienza di discussione, l'avente diritto può decidere di accettare il conto così come è stato presentato dall'obbligato. In tal caso, se il saldo è positivo, il giudice ordina il pagamento delle somme che risultano dovute.

L'ordinanza che dispone il pagamento ha valore di titolo esecutivo.

L'accettazione non ammette riserve e può essere espressa anche dal difensore fornito di apposita procura speciale.

Contestazione del rendiconto

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Può accadere, di converso, che l'avente diritto contesti le risultanze del conto o l'adeguatezza delle scelte operate dal gestore.

In tal caso, il creditore è tenuto a specificare le partite che intende contestare (art. 264 c.p.c. primo comma).

In tale contesto, il soggetto obbligato può essere invitato a prestare giuramento circa l'esistenza e l'entità delle partite che risultino prive di riscontro documentale, a meno che il giudice non le ritenga verosimili e ragionevoli (art. 265, secondo comma).

Se si raggiunge un accordo, viene emessa ordinanza di pagamento con valore di titolo esecutivo. In caso contrario, al termine dell'istruttoria il giudice decide con sentenza.

Omesso deposito del rendiconto

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Se il conto non viene depositato entro l'udienza di cui all'art. 263, il giudice può desumerne argomenti di prova a sfavore del soggetto obbligato (in proposito, vedi la nostra guida alla valutazione delle prove).

In questo caso, il procedimento prosegue per il normale accertamento dei diritti vantati dall'attore, sul quale ricadrà ancora l'onere della prova. Va notato che potrebbe risultare oggetto di contestazione l'esistenza stessa di un obbligo di rendicontazione.

In questa fase, il giudice può ammettere qualsiasi mezzo istruttorio, ma se ritiene che l'importo dovuto non possa essere determinato altrimenti, può deferire giuramento al creditore (art. 265 primo comma).

Data: 08/12/2020 10:00:00
Autore: Marco Sicolo