Niente rito abbreviato se la pena è l'ergastolo
- Legge 33/2019: finalità non irragionevoli né arbitrarie
- Garanzia del processo pubblico
- Salvo il diritto di difesa
- Sempre possibile una pena meno severa
Legge 33/2019: finalità non irragionevoli né arbitrarie
Con la sentenza numero 260/2020 qui sotto allegata, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge numero 33/2019, sollevate dalla Corte d'assise di Napoli e dal Tribunale di Piacenza, che hanno sottoposto ai giudici della Consulta alcune perplessità in merito alla scelta di escludere dall'accesso al rito abbreviato i soggetti imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo.
Nella pronuncia, depositata il 3 dicembre, si legge infatti che la scelta operata con la predetta legge può essere o meno condivisa "ma né le finalità in sé né i mezzi individuati dal legislatore per raggiungerle appaiono a questa Corte connotabili in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà".
Garanzia del processo pubblico
Con la previsione "incriminata" il legislatore ha inteso garantire la celebrazione di un processo pubblico, davanti alla corte d'assise, con possibilità per le vittime di essere ascoltate.
In tal modo, il legislatore ha ritenuto di individuare la soluzione più ragionevole per raggiungere lo scopo naturale del processo, che consiste nell'accertamento del fatto e delle relative responsabilità nel rispetto del diritto di difesa, esercitando un potere discrezionale rispetto al quale la Corte costituzionale non è legittimata a intervenire.
Salvo il diritto di difesa
La scelta del legislatore di escludere i reati punti con l'ergastolo, in quanto particolarmente gravi, dall'accesso a determinati riti alternativi non può essere neanche reputata lesiva del diritto di difesa e ciò in quanto tale diritto non si estende sino al punto di riconoscere un diritto dell'imputato a che il processo del quale è parte sia celebrato a porte chiuse.
Anzi: proprio la pubblicità di certi processi garantisce sia l'imputato che l'imparzialità e l'obiettività dell'amministrazione della giustizia, grazie al controllo esercitato dall'opinione pubblica.
Sempre possibile una pena meno severa
Oltretutto, nulla esclude che anche la corte d'assise ridetermini la pena applicando le circostanze attenuanti e "salvando" l'imputato dall'ergastolo.
Data: 05/12/2020 21:00:00Autore: Valeria Zeppilli