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Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

L'art. 431 c.p. punisce chi danneggia una strada ferrata, ovvero elementi accessori ad essa, causando un pericolo di disastro ferroviario


Il testo dell'art. 431 c.p.

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Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica.

Bene giuridico tutelato dall'art. 431 c.p. e procedibilità

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 431 c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, tuttavia il tentativo ex art. 56 c.p. è astrattamente configurabile, sebbene il Giudice abbia il compito di valutare, caso per caso, il potenziale lesivo e la presenza di persone che possano rimanere coinvolte nel disastro. In ragione di questi presupposti, la dottrina si è rivelata, quasi all'unanimità, tendenzialmente proclive a voler ammettere che si tratta di un reato di pericolo concreto.

La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 431 c.p.

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A differenza che nell'art. 430 c.p. (disastro ferroviario) il reato di danneggiamento di strada ferrata ha come presupposto un differente elemento psicologico ad opera del soggetto agente. Questi non è mosso, infatti, dal desiderio di procurare un disastro (dacché la soglia della rilevanza penale è ampiamente anticipata). Il soggetto agente procura un danneggiamento – o almeno serba il proposito di farlo – dal quale può derivare la distruzione di macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio della strada, oppure deteriora i medesimi o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili. Da questa condotta di danneggiamento deve scaturirne un pericolo, anche solo potenziale, che dal danneggiamento possa scaturirne un disastro ferroviario. L'anticipazione della soglia della rilevanza penale rende ancora più arduo il ruolo del Giudice, il quale è tenuto a valutare caso per caso quando una certa condotta possa rivelarsi astrattamente idonea a procurare un disastro ferroviario. Non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, che il disastro si realizzi, ma ove ciò avvenga la pena è aumentata (ai sensi del comma 2 della norma).

Cos'è una strada ferrata?

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Il legislatore ha tentato, nei limiti del possibile, di debitamente perimetrare, con il tenore lessicale del dispositivo dell'art. 431 c.p., finanche i profili oggettivo-materiali riferiti alle rerum funzionali alla commissione del delitto. Per strada ferrata si intende non soltanto la ferrovia, ma anche tutti quei tratti con i binari che consentano la circolazione dei veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 431 c.p. è della reclusione da due a sei anni. Al comma due dell'art. 431 c.p. è prevista una circostanza aggravante: se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Data: 25/03/2021 12:00:00
Autore: Daniele Paolanti