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Attentati alla sicurezza dei trasporti

L'art. 432 c.p. punisce chiunque metta in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici, siano essi destinati alla circolazione per terra, acqua o aria


Il testo dell'art. 432 c.p.

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Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Bene giuridico tutelato dall'art. 432 c.p. e procedibilità

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 432 c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, tuttavia il tentativo ex art. 56 c.p. è astrattamente configurabile, sebbene il Giudice abbia il compito di valutare, caso per caso, il potenziale lesivo e la presenza di persone che possano rimanere coinvolte nel disastro. In ragione di questi presupposti, la dottrina si è rivelata, quasi all'unanimità, tendenzialmente proclive a voler ammettere che si tratta di un reato di pericolo concreto.

La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 432 c.p.

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Il primo comma dell'art. 432 c.p. sembra contemplare una forma di delitto residuale rispetto agli artt. 430 (disastro ferroviario) e 431 c.p. (pericolo di disastro ferroviario), dal momento che non individua specifiche condotte di tipo commissivo che possano ricondurre alla configurabilità del delitto, ma menziona esclusivamente un pericolo scaturente dall'azione del soggetto agente. Ovviamente il Giudice dovrà valutare, caso per caso, quale delle condotte risponde ai paradigmi normativi, dacché la linea di demarcazione (soprattutto tra gli artt. 431 e 432 c.p.) può rivelarsi particolarmente labile. Il comma 2 dell'art. 432 c.p. prevede invece una seconda ipotesi delittuosa, questa a forma vincolata, di tipo commissivo, ovvero il lancio di corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. Di conseguenza il legislatore vuole reprimere due distinte condotte, entrambe concretamente idonee a determinare un pericolo di disastro ferroviario. Se poi il disastro dovesse compiersi, la pena è aggravata.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 432 c.p. è della reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Come già specificato, è prevista una circostanza aggravante speciale, quindi se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Data: 26/12/2020 10:05:00
Autore: Daniele Paolanti