Attentati alla sicurezza di impianti di energia o comunicazione
- Il testo dell'art. 433 c.p.
- Bene giuridico tutelato dall'art. 433 c.p. e procedibilità d'ufficio
- La condotta sanzionata dall'art. 433 c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 433 c.p.
Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Bene giuridico tutelato dall'art. 433 c.p. e procedibilità d'ufficio
Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 433 c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, tuttavia il tentativo ex art. 56 c.p. è astrattamente configurabile, sebbene il Giudice abbia il compito di valutare, caso per caso, il potenziale lesivo e la presenza di persone che possano rimanere coinvolte nel disastro. In ragione di questi presupposti, la dottrina si è rivelata, quasi all'unanimità, tendenzialmente proclive a voler ammettere che si tratta di un reato di pericolo concreto.
La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.
La condotta sanzionata dall'art. 433 c.p.
La norma, ai fini della perimetrazione della responsabilità penale, utilizza un verbo dal significato particolarmente ellittico, ovvero attentare. Non viene specificato quale sia il comportamento che viene sanzionato, donde può desumersi che il delitto è a forma libera. L'unico dettaglio ad essere specificato è che il soggetto agente (chiunque) metta in pericolo la pubblica incolumità, danneggiando (e quindi compromettendo la sicurezza) officine, opere, apparecchi o altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie. Non è comunque sufficiente il solo danneggiamento, ma è necessario che dal fatto possa derivare un pericolo per la pubblica incolumità. L'ampia anticipazione della soglia della rilevanza penale alimenta la difficoltà del compito dell'interprete che, in ragione di questo specifico presupposto, è tenuto a valutare le singole condotte caso per caso. La norma non sanziona soltanto chi vada ad attentare alle strutture testé menzionate, ma anche chi attenti alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, sempre se dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
La pena
La pena per il delitto di cui all'art. 433 c.p. è della reclusione da uno a cinque anni. E' prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale: se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.
Data: 05/04/2021 11:00:00Autore: Daniele Paolanti