Segreto professionale e obblighi antiriciclaggio
L'istanza, in assenza di un ruolo specifico nella controversia, veniva opportunamente respinta (ex art. 40 dello statuto della Corte oltre ad una nutrita giurisprudenza maturata).L'esito del contenzioso, sia pure non ancora definitivo, rimane di particolare attualità per i professionisti di casa nostra - legali e contabili - (2), tenuto conto di taluni accorgimenti e modifiche nella messa a punto del decreto legislativo in esame da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, volto a recepire la Terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE).In tal senso le professioni contabili (Commercialisti e Ragionieri) auspicano una sostanziale equiparazione agli obblighi previsti dagli Avvocati e dai Notai, riducendo significativamente il lunghissimo elenco delle Operazioni soggette a registrazione contenute nell'allegato A/2 del Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, esplicativo del DM 141/06 (valga per tutti il ragionevole esonero dalla Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari).Oggi, a leggere i numerosi ed autorevoli interventi da parte dei rappresentanti dei diversi Ordini professionali, avverto un clima di fiduciosa attesa, soprattutto alla luce del manifestato orientamento belga con il quale ho introdotto il mio ragionamento.Ora, se emerge l'assoluta opportunità di ridurre drasticamente la casistica delle fattispecie riguardanti le professioni contabili ai fini antiriciclaggio, non comprendo in alcun modo le ragioni di tanta soddisfazione in ordine alla riconosciuta prevalenza del segreto professionale dell'avvocato rispetto agli adempimenti connessi alla disciplina dell'antiriciclaggio.Cercherò di spiegarne brevemente le ragioni.L'articolo 10 del Regolamento di attuazione contenuto nel Decreto ministeriale 3 febbraio 2006 (3), riguardante gli obblighi antiriciclaggio degli avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, esistente nel nostro Paese, testualmente recita:"Art.10"
Esenzione dall'obbligo di segnalazione1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioniricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridicadel cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in unprocedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenzasull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute oottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.2. L'esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi arbitrali o per larisoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.””Lo stesso esonero, peraltro, secondo il contenuto del comma 3) dell'articolo 2, lettera s) del Decreto Legislativo nr.56/04 risulta esteso alle professioni contabili, avuto riguardo, in particolare all'assistenza e rappresentanza in giudizio nei procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie, a cura dei Dottori commercialisti.Allo stato dell'arte, per concludere, è ragionevole ritenere che la Sentenza in discorso – sarà stata sicuramente rivoluzionaria per la legislazione belga che personalmente non ho approfondito – ma non sembra avere alcuna importanza nel nostro Paese e meno che mai opportuna, a mio modesto parere, a giustificare l'entusiasmo manifestato nei numerosi e qualificati interventi dottrinari.Diversamente, se basta così poco per entusiasmarsi, non sarò certo io a soffocare ogni speranza di intere e valenti categorie professionali che, più di tante altre, possono vantare a pieno titolo la primogenitura della migliore INTERPRETAZIONE.
1 Il segreto professionale dell'avvocato prevale sugli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa comunitaria sul riciclaggio.Conclusioni dell'Avvocato generale M. M. Poiares Maduro 14 dicembre 2006, C-305/05
2 ANTIRICICLAGGIO ...professionisti ai nastri di partenza… ,
3 Decreto del Ministero Economia e Finanze 3/2/2006
Autore: Giovanni Falcone