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Specializzazioni avvocati al via

In Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Giustizia che modifica la disciplina sul percorso di specializzazione degli avvocati


Specializzazione avvocati dal 27 dicembre 2020

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia n. 163/2020 (sotto allegato), contenente il "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247" che entrerà in vigore il 27 dicembre 2020.

Vediamo insieme le principali novità.

Novità nei settori di specializzazione

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Il primo articolo del decreto del Ministro della Giustizia n. 144/2015 su cui interviene il nuovo provvedimento ministeriale è il numero 3, che disciplina i settori di specializzazione. L'articolo prevede che l'avvocato possa conseguire la specializzazione solo in due dei seguenti settori:

Le specializzazioni in diritto civile, penale e amministrativo si conseguono frequentando con profitto percorsi formativi o dopo l'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno due degli indirizzi indicati nei commi 3, 4 e 5 conformemente alle disposizioni di questo regolamento. Vediamo quindi che cosa prevedono i commi 3, 4 e 5.

Specializzazioni in diritto civile

Il comma 3 contiene l'elenco degli indirizzi di specializzazione in diritto civile:

Specializzazioni in diritto penale

Il comma 4 l'elenco degli indirizzi di specializzazione in diritto penale:

Specializzazioni in diritto amministrativo

Il comma 5 infine si occupa degli indirizzi di specializzazione in diritto amministrativo

L'avvocato potrà chiedere d'ora in poi che nell'elenco degli avvocati specialisti che vengono formati e aggiornati dai consigli dell'ordine sia specificato l'indirizzo o siano specificati gli indirizzi appartenenti al diritto civile, penale e amministrativo sino a un massimo di tre per settore.

Colloquio sui titoli e documenti che provano l'esperienza

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Stop ai colloqui sulle materie comprese nel settore di specializzazione. D'ora in poi se la domanda presentata dall'avvocato al proprio Consiglio dell'Ordine, che la trasmette al CNF, è fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad colloquio per l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione.

Colloquio che si svolgerà di fronte a una commissione di valutazione formata da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo specializzati nelle materie giuridiche del settore oggetto della domanda.

Percorsi formativi dei settori principali

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I corsi di specializzazione di durata almeno biennale, relativi ad uno dei settori di specializzazione in diritto civile, penale e amministrativo, prevedono una parte generale e una speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi del settore.

Dimostrazione della comprovata esperienza

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Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito dimostrando un'anzianità di iscrizione ininterrotta all'albo di almeno otto anni, l'esercizio negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo dell'attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione e la trattazione nel quinquennio di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci e non più quindici per anno.

In fase di valutazione la Commissione può, in deroga al numero degli incarichi indicati, tenere conto della natura e della particolare rilevanza degli incarichi documentati e delle specifiche caratteristiche del settore e dell'indirizzo di specializzazione.

Mantenimento del titolo

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Il titolo di avvocato specialista si conserva anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione producendo documentazione giudiziale o stragiudiziale da cui risulti che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci all'anno.

Leggi anche:

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Data: 14/12/2020 23:00:00
Autore: Annamaria Villafrate