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Avvocati: come ci si specializza

Alla luce del decreto n. 163/2020 vediamo cosa devono fare gli avvocati per ottenere e mantenere il titolo di avvocato specializzato


Avvocati: l'iter per conseguire la specializzazione

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Gli avvocati possono conseguire la specializzazione seguendo due percorsi alternativi.

Il primo consiste nella frequentazione di corsi formativi di specializzazione, il secondo nella dimostrazione della comprovata esperienza in un determinato settore, attraverso la prova di determinati requisiti.

Il recente regolamento contenuto nel decreto del ministero della Giustizia n. 163/2020 uscito in Gazzetta sabato 12 dicembre, ha apportato qualche modifica al precedente decreto n. 144/2015 che si occupa del conseguimento e del mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Alla luce di queste novità vediamo in che cosa consistono i due percorsi, premettendo che il titolo di avvocato specialista viene conferito dal Consiglio Nazionale Forense.

Corsi di specializzazione

Il primo percorso di specializzazione consiste nella frequentazione di corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo (art. 2,co. 2, lett. c) legge n. 249/2010) degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell'elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, i cui programmi didattici devono essere conformi al regolamento contenuto nel decreto n. 144/2015 e alle linee generali elaborate dalla Commissione permanente presso il Ministero della Giustizia, composta da avvocati e professori universitari.

Per organizzare i corsi suddetti il CNF e i Consigli dell'Ordine degli avvocati stipulano convenzioni apposite affinché gli avvocati che li frequentano possano conseguire "una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo della specializzazione."

Specializzazione per comprovata esperienza

Il secondo percorso previsto e disciplinato dal decreto n. 144/2015 ai fini della specializzazione è quello che si basa sulla dimostrazione di una comprovata esperienza nel settore per il quale si vuole ottenere il titolo di avvocato specializzato.

In questo caso l'avvocato deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

Il decreto n. 163/2020 prevede che la commissione chiamata a valutare la documentazione prodotta dall'avvocato per dimostrare la comprovata esperienza conseguita nel settore di specializzazione possa derogare al numero delle 10 pratiche annuali, se gli incarichi svolti hanno un certo peso ai fini del giudizio per natura e rilevanza.

Come si mantiene il titolo di avvocato specializzato

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Doppia strada anche per il mantenimento del titolo di avvocato specializzato.

Il primo sistema prevede che l'avvocato conservi il titolo dichiarando e documentando ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco degli avvocati specialisti (che viene formato e aggiornato dal consiglio dell'ordine di appartenenza), l'adempimento dell'obbligo formativo permanente nel settore di specializzazione. Documentazione che viene poi trasmessa con parere vincolante sul mantenimento del titolo di avvocato specialista dal Consiglio al CNF, al quale può essere comunicato, in alternativa, in caso di mancato adempimento, l'omesso deposito della dichiarazione e della documentazione.

Per aiutare gli avvocati al mantenimento del titolo infatti il CNF e i Consigli dell'ordine locali promuovono l'organizzazione di corsi per la formazione continua degli avvocati specialisti, che devono dimostrare di aver frequentato in modo continuativo e con profitto le scuole o i corsi di alta formazione e di aver conseguito nel triennio almeno 75 crediti con un minimo di 25 all'anno.

Il secondo sistema per mantenere il titolo di avvocato specializzato prevede la dimostrazione di aver esercitato continuativamente nel triennio di riferimento in modo assiduo e prevalente attività di avvocato nel proprio settore di specializzazione, attraverso la produzione di documenti giudiziali o stragiudiziali da cui deve risultare di aver trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità nel numero minimo di 10 all'anno, senza che rilevino quegli incarichi in cui sono state trattate le stesse questioni o che hanno richiesto lo svolgimento della stessa attività difensiva.

Come per il conseguimento del titolo il decreto n. 163/2020 prevede anche in questo caso che le commissioni di valutazione possano derogare al numero minimo degli incarichi, se lo ritengono opportuno per rilevanza e natura degli stessi.

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Data: 18/12/2020 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate