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Intervento inutile? Il medico risponde di omicidio preterintenzionale

Se il paziente muore a seguito di un intervento inutile, il medico che lo ha operato risponde penalmente per il reato di omicidio preterintenzionale


Condanna del medico per omicidio preterintenzionale

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Ogni intervento chirurgico deve sempre essere orientato a una finalità terapeutica, altrimenti viene a mancare la sua stessa natura ontologica e il medico che, nell'eseguirlo, cagiona la morte del paziente può subire una condanna penale per omicidio preterintenzionale.

Quando scatta il reato per il medico

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La sentenza numero 34983/2020 della quinta sezione della Corte di cassazione (qui sotto allegata) si è soffermata su tale questione affermando che il reato di cui all'articolo 584 del codice penale scatta non solo quando il medico provochi coscientemente una mutilazione inutile o agisca per scopi estranei alla sua attività (siano essi scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o estetici) non accettati dal paziente, ma anche quando la finalità diversa da quella terapeutica non sia accertata ma l'intervento risulti estraneo a qualsiasi ipotizzabile scelta medica.

Finalità terapeutica e omicidio colposo

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Attenzione, però, al labile confine che separa l'omicidio preterintenzionale da altre fattispecie delittuose.

Il reato di cui all'articolo 584 del codice penale, ad esempio, non può configurarsi quando nella condotta del medico sia rinvenibile una finalità terapeutica o comunque la terapia praticata sia inquadrabile nella categoria degli atti medici.

In tal caso, se l'intervento ha avuto esito infausto e il trattamento non era consentito ed è stato compiuto in violazione delle regole dell'arte medica, per il sanitario può scattare, semmai, una condanna per omicidio colposo.

Quando l'intervento non è un atto medico

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Insomma, per la Corte di cassazione, pur considerando il rischio per il medico di essere condannato per omicidio preterintenzionale, non bisogna dimenticare che "solo l'intervento chirurgico non orientato affatto da una finalità terapeutica, anche solo di natura palliativa, smette di essere un atto medico che trova la sua legittimazione nell'art. 32 della Costituzione e non si differenzia dalla condotta di chiunque leda volontariamente l'integrità fisica altrui".

Data: 18/12/2020 09:00:00
Autore: Valeria Zeppilli