Opposizione a sanzione amministrativa e prove a carico della PA
Il Giudice di Pace di Pinerolo riassume la disciplina in relazione all'onere probatorio della P.A. e alla produzione di documenti nei giudici di opposizione a sanzione amministrativa
- Opposizione a sanzione amministrativa e inutilizzabilità documenti P.A.
- Onere probatorio a carico della P.A.
- La disciplina sulle produzioni della P.A.
- Produzione tardiva e inutilizzabile
Opposizione a sanzione amministrativa e inutilizzabilità documenti P.A.
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Stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A. è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
Sono dunque da ritenere inutilizzabili le produzioni effettuate senza rispettare tale termine, con particolare riferimento al certificato di taratura tardivamente prodotto e alla mancata produzione della delibera di approvazione dell'installazione solo in udienza esibita.
Lo ha deciso il Giudice di Pace di Pinerolo in una sentenza depositata il 10 dicembre 2020 (qui sotto allegata) accogliendo l'opposizione di un conducente, vittoriosamente assistito dalla Globoconsumatori Onlus, contro un verbale elevatogli dalla Polizia Locale attraversamento di un incrocio con semaforo rosso.
Nel suo ricorso, il conducente aveva contestato la sanzione sotto diversi profili e il Comune si era costituito affermando la sussistenza della violazione e la legittimità dell'accertamento. Ciononostante, la costituzione della P.A. avvenuta il 4 nocembre 2020, viene ritenuta tardiva dall'opponente all'udienza del 9 novembre, in quanto avvenuta oltre il termine di 10 giorni dall'udienza. Di conseguenza, afferma il conducente, sarebbero risultate inutilizzabili le produzioni effettuate.
Onere probatorio a carico della P.A.
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Il Giudice onorario precisa come la proposizione dell'opposizione introduca un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Nel caso di specie il ricorrente aveva contestato, oltre che il merito dell'infrazione, l'assenza di una valida delibera autorizzativa all'istallazione della postazione di rilevamento semaforico, la mancanza di valida omologa dell'apparecchiatura e la mancata taratura annuale dell'apparecchio. Sarebbe stato dunque compito della P.A., in assolvimento degli oneri probatori a suo carico, produrre in giudizio la documentazione attestante la regolarità di rilevamento sotto tali profilo.
La disciplina sulle produzioni della P.A.
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Il magistrato onorario richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass. 16853/2016).
Produzione tardiva e inutilizzabile
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Alla luce di tali principi e tenuto conto che la costituzione in giudizio del Comune, con la produzione dei documenti tutti, nel caso di specie è avvenuta solo il 4/11/2020 con udienza fissata al 9/11/2020 i soli documenti tempestivamente prodotti e utilizzabili per la decisione sono gli atti di accertamento (verbale con la notifica e i fotogrammi delle infrazioni) mentre ogni altra produzione risulta tardiva e inutilizzabile.
Di conseguenza, la P.A. non ha provveduto a produrre in giudizio la delibera attestante l'autorizzazione all'installazione dell'apparecchio di rilevamento delle infrazioni (solo in udienza esibita) e ha solo tardivamente prodotto - sicché di tale produzione non può tenersi conto - il decreto di approvazione e il certificato di taratura annuale dell'apparecchio. In conclusione, non avendo assolto gli oneri probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico, l'opposizione trova accoglimento.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
Autore: Lucia Izzo