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Abrogazione

L'abrogazione è l'istituto che determina la cessazione degli effetti giuridici di una norma ex nunc, ovverosia con efficacia non retroattiva


Art. 15 delle preleggi

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L'abrogazione è disciplinata dall'articolo 15 delle preleggi, che sancisce che "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".

Si ritiene che, nonostante tale disposizione parli espressamente solo di leggi, l'abrogazione riguardi anche le norme secondarie, quali quelle poste dai regolamenti.

Abrogazione espressa, tacita e implicita

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Dalla lettura dell'articolo 15 delle preleggi si evince che il nostro ordinamento prevede tre diverse tipologie di abrogazione:

Abrogazione espressa, esempio

Un esempio di abrogazione espressa è rappresentato dalla legge n. 240/2010, che, all'articolo 29 comma 11, stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230; d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

Abrogazione tacita, esempio

Un esempio di abrogazione tacita può essere tratto dalla disciplina sulle controversie individuali di lavoro: le norme degli articoli 603 e seguenti del codice della navigazione che le disciplinavano sono state ritenute tacitamente abrogate dalla legge n. 533/1973 che ha disciplinato in maniera generale tali controversie.

Abrogazione implicita, esempio

Un esempio di abrogazione implicita, invece, è rappresentato dall'emanazione della legge n. 400/1988, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha implicitamente abrogato la legge n. 100/1926.

Abrogazione e annullamento

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L'abrogazione va tenuta distinta dall'annullamento, che di solito è disposto dalla Corte costituzionale e ha ad oggetto l'incompatibilità di una norma con la Costituzione o la presenza di vizi di legittimità o di merito.

A differenza dell'abrogazione, l'annullamento ha efficacia retroattiva e, quindi, interessa tutti gli effetti giuridici della norma, anche se prodottisi precedentemente all'annullamento medesimo, fatta eccezione solo per i diritti quesiti e quelli che si sono stabilizzati con sentenza passata in giudicato.

Efficacia retroattiva eccezionale

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Se la regola generale prevede l'efficacia ex nunc dell'abrogazione, in un caso specifico la stessa ha efficacia retroattiva.

In particolare, la retroattività riguarda l'abrogazione di una norma penale e ciò in forza della previsione dell'articolo 2 del codice penale, che, al comma 2, stabilisce che "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato".

Abrogazione con referendum

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L'abrogazione può essere anche l'effetto di un referendum popolare, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

Non possono tuttavia essere abrogate tramite referendum:

Il referendum non può poi disporre l'abrogazione di regolamenti e altre norme secondarie.

Data: 28/12/2020 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli