Atto di presa in carico: è autonomamente impugnabile
La CTP di Roma conferma l'impugnabilità dell'atto di presa in carico: lo stesso, per la funzione contestativa e sollecitatoria, può essere paragonato sul piano sostanziale all'intimazione di pagamento
- Impugnabile l'avviso di presa in carico AdER
- Presa in carico è atto impugnabile
- Concessionario-ente impositore: non configurabile litisconsorzio necessario
Impugnabile l'avviso di presa in carico AdER
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L'avviso di presa in carico deve essere ritenuto impugnabile nonostante non sia espressamente annoverato nell'elenco degli atti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Tale avviso, infatti, non ha solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e può dunque essere paragonato sul piano sostanziale all'intimazione di pagamento.
Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Provinciale di Roma nella sentenza n. 10588/2020 (qui sotto allegata) depositata lo scorso 16 dicembre, pronunciandosi sul ricorso intentato da un contribuente contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e relativo a un avviso di presa in carico e all'avvio di accertamento esecutivo relativo.
Nel dettaglio parte ricorrente, rilevando la mancata ricezione del prodromico avviso di accertamento, eccepisce tra l'altro la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la sua prescrizione e decadenza. In conclusione, chiede alla Commissione che venga annullata la presa in carico dell'avviso di accertamento e del relativo ruolo.
Secondo AdER, invece, l'avviso di presa in carico non sarebbe atto impugnabile, non essendo ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e tale elenco dovrebbe ritenersi tassativo giacché l'avviso di presa in carico non appare come un atto sostanzialmente impositivo, anche in considerazione delle modalità semplificate e informali del suo invio al destinatario. Del resto, evidenzia l'Agenzia, l'art. 29 del D.L. 78/2010 non conterrebbe alcuna sanzione di nullità in caso di mancata ricezione da parte del contribuente dell'atto impugnato.
Presa in carico è atto impugnabile
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La Commissione capitolina, nel provvedimento in commento, si dice ben conscia della discordante giurisprudenza relativa alla questione dell'impugnabilità della presa in carico, ma ritiene di aderire a quanto stabilito dalla medesima Commissione provinciale di Roma in un significativo precedente (sentenza n. 2575 del 2018).
Nel dettaglio, "non sembra revocabile in dubbio che la presa in carico sia atto impugnabile, posto che lo stesso non ha solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, si da poter essere paragonato sul piano sostanziale all'intimazione di pagamento".
Inoltre, "l'assimilazione sostanziale ne giustifica l'assoggettamento a identico regime giuridico, ossia della non impugnabilità in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto, a parte l'ipotesi dei vizi propri". Nel caso in esame va dunque accolta l'eccezione di decadenza avanzata dal ricorrente trattandosi di atto accertativo relativo all'anno 2013, mentre la notifica dell'avviso di presa in carico è del febbraio del 2019.
Concessionario-ente impositore: non configurabile litisconsorzio necessario
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Tanto premesso, nel caso esaminato viene ritenuta sufficiente la sola chiamata di AdER per la corretta instaurazione del processo Tributario. Giocoforza di tale conclusione è la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 16412/2007, a seguito della quale si è consolidato l'indirizzo interpretativo secondo cui "il contribuente che impugna una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario".
Tuttavia, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, resta fermo l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore ex art. 39 d.lgs. n. 112/99 cosi da andare indenne alle eventuali conseguenze negative della lite.
Si ringrazia l'avv. Gian Luca Proietti Toppi - Studio Legale e Tributario Proietti Toppi per l'invio del provvedimento
Data: 28/12/2020 15:30:00Autore: Lucia Izzo