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Apposizione di sigilli ai beni ereditari

In base agli artt. 752 ss. del c.p.c., l'apposizione di sigilli va richiesta al giudice del luogo dove si trova il bene o dov'è aperta la successione


Quando va richiesta l'apposizione di sigilli

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Nelle more dell'accettazione dell'eredità, può capitare che i beni appartenenti all'asse necessitino di particolare custodia, per scongiurarne la dispersione o la sottrazione da parte di terzi.

In tal caso, i chiamati all'eredità e gli altri soggetti previsti dalla disciplina codicistica possono domandare al giudice l'apposizione di sigilli ai beni ereditari, per impedire a chiunque l'accesso a tali beni.

Come vedremo, l'istituto riveste particolare importanza riguardo ai beni immobili, ma non si limita ad essi.

Nella pratica, il ricorso al procedimento di apposizione dei sigilli è spesso originato da controversie che possono far temere l'impossessamento di un bene da parte di un soggetto, ad esempio di un singolo coerede.

In ogni caso, l'istituto è previsto a tutela degli interessi di chi ha diritti sull'eredità, come i chiamati e i creditori del defunto, e può trovare applicazione su beni incustoditi o già in possesso di terzi o di coeredi.

Chi può richiedere l'apposizione di sigilli

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A norma dell'art. 753 del codice di rito, i soggetti legittimati alla richiesta di apposizione dei sigilli sono:

La richiesta di apposizione dei sigilli si propone con ricorso al tribunale del luogo dove si trova il bene o del luogo di apertura della successione, allegando il certificato di morte del de cuius e copia del testamento.

A norma dell'art. 754 c.p.c., l'apposizione dei sigilli può essere richiesta anche d'ufficio o dal p.m., quando il coniuge o alcuno degli eredi sia assente o quando vi siano eredi minorenni o interdetti (in assenza del tutore o curatore), oppure quando il defunto rivestiva cariche pubbliche.

L'accertamento del diritto

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L'apposizione dei sigilli è disposta dal giudice a seguito di cognizione sommaria, in considerazione della natura cautelare del procedimento.

Pertanto, prima di concedere il provvedimento sotto forma di decreto, il giudice deve accertare l'effettiva legittimazione del richiedente e la sussistenza di un pericolo di sottrazione o dispersione del bene da sigillare.

L'apposizione dei sigilli

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Data la natura e la finalità del provvedimento, il decreto può essere emesso inaudita altera parte ed è immediatamente esecutivo, sebbene reclamabile.

Alla materiale apposizione dei sigilli procede un funzionario incaricato dal tribunale monocratico o, in mancanza, dal giudice di pace.

In tale occasione, il giudice può ordinare l'apertura di porte e la rimozione di altri ostacoli che impediscano l'accesso e l'apposizione dei sigilli.

Successivamente, il giudice affida le chiavi dei sigilli al cancelliere.

Un'importante norma è individuata dall'art. 757 c.p.c., che prevede che, quando in occasione dell'apposizione dei sigilli vengano rinvenuti testamenti o altri importanti documenti, gli stessi devono essere conservati, per apposita disposizione del giudice.

La conservazione delle cose sigillate viene affidata ad un custode.

Rimozione dei sigilli

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Trascorsi tre giorni (salvo eccezionali motivi) dall'apposizione dei sigilli, può esserne chiesta la rimozione dagli eredi, dall'esecutore testamentario e dai creditori.

La rimozione è chiesta con procedura analoga a quella già descritta e viene disposta con decreto.

A norma dell'art. 764 c.p.c., chiunque vi abbia interesse può fare opposizione alla rimozione. In tal caso, viene fissata un'apposita udienza di comparizione, al termine della quale il giudice provvede con ordinanza non impugnabile.

Data: 24/01/2021 12:00:00
Autore: Marco Sicolo