Vaccino Covid: si può imporre?
- Salute come interesse della collettività
- Obbligo del vaccino
- Come imporre il vaccino Covid?
- Imposizioni, oneri, incentivi
- Vaccino: garanzia dei diritti di tutti
Salute come interesse della collettività
Per comprendere se il vaccino Covid può essere reso obbligatorio è fondamentale partire dalla Costituzione, in particolare dall'articolo 32, il quale afferma, al primo comma, che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".
Tale disposizione, quindi, valorizza il bene salute sotto un duplice punto di vista:
- diritto dell'individuo;
- interesse della collettività.
Proprio tale secondo aspetto potrebbe venire in rilievo nella scelta di rendere obbligatoria la somministrazione di un vaccino, cosa che del resto già accade con riferimento a numerose altre malattie. Si pensi ai vaccini obbligatori nella prima infanzia, la cui somministrazione è requisito imprescindibile per l'ammissione a scuola.
Obbligo del vaccino
Lo stesso articolo 32 della Costituzione, oltretutto, al secondo comma sancisce che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
Il che vuol dire che, rispettando la persona che vi soggiace, la legge può imporre un trattamento sanitario, e quindi anche un vaccino, purché, chiaramente, sussistano valide ragioni di tutela del bene salute.
A tale ultimo proposito, particolarmente chiarificatrice è la sentenza n. 5/2018 della Corte costituzionale, che, proprio con riferimento all'obbligo vaccinale, ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione, purché, tuttavia, ricorrano le seguenti condizioni:
- il trattamento deve sia migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, sia preservare lo stato di salute degli altri;
- deve prevedersi che il trattamento non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è sottoposto, ad eccezione delle conseguenze che appaiono normali e, quindi, tollerabili;
- nell'ipotesi di danno ulteriore, deve essere prevista la corresponsione di un'equa indennità in favore del danneggiato, a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.
Sul punto si erano in passato espresse anche le sentenze della Consulta n. 258/1994 e n. 307/1990.
Come imporre il vaccino Covid?
Tutto ciò considerato e data la portata straordinaria ed eccezionalmente grave della pandemia da coronavirus, possiamo affermare che lo Stato è astrattamente legittimato a imporre il vaccino contro il Covid-19.
A questo punto, sorge spontanea un'ulteriore domanda: come imporre tale obbligo?
Possiamo ragionevolmente escludere un TSO, che di certo si caratterizza per essere una misura eccessiva e nel complesso non in grado di assicurare un adeguato bilanciamento di tutti i molteplici interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel caso di specie.
A questo punto restano le alternative individuate dalla Corte costituzionale nella medesima pronuncia n. 5/2018. In particolare la Consulta, ribadendo la discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità con le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, ha rilevato che la legge può "selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo".
Nell'esercitare tale discrezionalità occorre tenere conto "delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia".
Imposizioni, oneri, incentivi
La scelta più verosimile, e maggiormente conforme ai principi che ispirano il nostro ordinamento giuridico, è quella di realizzare un piano differenziato che preveda delle imposizioni solo per talune categorie di soggetti, che sono vicine a persone particolarmente a rischio, che operano in contesti delicati o che vengono quotidianamente in contatto con un numero elevato di persone (si pensi, ad esempio, a medici, infermieri, personale che presta servizio nelle RSA, personale docente e così via).
Per tutti gli altri, potrebbero essere imposti oneri se non ci si vaccina e incentivi se lo si fa.
Ad esempio, si potrebbe decidere di limitare l'accesso agli uffici pubblici se non si è vaccinati o consentire di andare al cinema, al teatro, negli stadi solo a chi si è sottoposto a vaccinazione. Il tutto sotto l'ombrello del principio di solidarietà sociale che ispira tutto il testo costituzionale.
Vaccino: garanzia dei diritti di tutti
Tale conclusione potrebbe subire le contestazioni di chi, di fronte al divieto, ad esempio, di accedere ai luoghi di culto, tenti di far valere il proprio diritto di professare liberamente la propria fede religiosa.
A tale obiezione si potrebbe tuttavia rispondere rilevando che, diversamente, a essere compromessa sarebbe proprio l'analoga libertà di chi, trovandosi in una condizione particolarmente fragile, non potrebbe più accedere ai predetti luoghi se non rischiando di contrarre il virus e di mettere seriamente a repentaglio la propria salute.
Data: 30/12/2020 23:00:00Autore: Valeria Zeppilli