Addio mantenimento al figlio laureato
- Niente mantenimento per il figlio laureato
- Anche se il figlio è grande non è detto che sia indipendente
- Stop al mantenimento se il figlio si è laureato
Niente mantenimento per il figlio laureato
Non spetta al genitore mantenere il figlio ventisettenne, se non prova di essersi dato da fare nella ricerca di un lavoro ridimensionando le sue aspirazioni, senza aspettare il lavoro perfetto. Questo quanto ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 29779/2020 (sotto allegata) che ha richiamato la sua recente ordinanza n. 17183/2020 nel rigettare il ricorso di una madre, dopo che la Corte d'Appello, pronunciandosi sulla sentenza di divorzio dei coniugi, aveva riforma in parte la sentenza di primo grado, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di un solo figlio corrispondendo un assegno mensile di 200 euro.
Anche se il figlio è grande non è detto che sia indipendente
La madre però ricorre il Cassazione sollevando i seguenti due motivi.
- Con il primo fa presente che il giudice territoriale, senza valutare la situazione economica delle parti, ha riconosciuto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di un solo figlio, senza nulla disporre in favore del figlio maggiore, considerato autonomo solo in ragione dell'età (27 anni), nonostante l'assenza di prove sulla sua raggiunta indipendenza economica.
- Con il secondo invece lamenta l'omesso esame di quanto indicato nel ricorso introduttivo, che avrebbe dovuto condurre la Corte a un diverso giudizio sull'indipendenza economica del figlio.
Stop al mantenimento se il figlio si è laureato
La Corte però con l'ordinanza n. 29779/2020 respinge il ricorso perché la Corte ha motivato correttamente le ragioni dell'assegnazione della casa coniugale e del riconoscimento del contributo al mantenimento in favore di uno solo dei figli.
Non è stato dimostrato in corso di causa il mancato svolgimento di un'attività lavorativa in grado di rendere economicamente indipendente anche solo in parte il figlio ventisettenne, così come non risulta che lo stesso si sia adoperato per cercare opportunità lavorative consone alle sue aspirazioni e attitudini.
Deve quindi essere modificata la motivazione del provvedimento impugnato in quanto la Cassazione di recente ha affermato che: "il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni."
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Data: 02/01/2021 22:00:00Autore: Annamaria Villafrate