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Si può convertire una multa in lavori di pubblica utilità?

È possibile convertire il pagamento di una multa in lavori di pubblica utilità? E come funziona il baratto amministrativo? Facciamo chiarezza


Conversione multa in lavori di pubblica utilità

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È possibile convertire il pagamento di una multa in lavori di pubblica utilità? La domanda sorge soprattutto perché negli ultimi anni si è sentito parlare in molte occasioni di "baratto amministrativo", istituto inizialmente previsto dall'art. 24 del D.L. 133/2014, norma abrogata dal d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.gs. n. 56/2017.

Attualmente, l'istituto è disciplinato dall'art. 190 del Codice del contratti pubblici e consente ai cittadini in debito con l'amministrazione di adempiere ai debiti pendenti con lavori a servizio del comune medesimo. Nel dettaglio, la norma attribuisce agli enti territoriali il potere di definire, a mezzo di apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale.

I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.

In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Baratto amministrativo per il pagamento di multe?

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I regolamenti degli enti territoriali hanno consentito ai cittadini di accedere al baratto amministrativo soprattutto in caso di mancato pagamento di tributi come Imu, Tari e così via. Sulla possibilità di pagare anche le multe (quelle elevate dalla Polizia municipale) avvalendosi del baratto amministrativo, sono sorti, invece, diversi dubbi, in quanto l'art. 190 del d.lgs. 50/16, così come il precedente art. 24 del D.L. 133/14, non forniscono un elenco tassativo dei tributi a cui è possibile applicare il baratto amministrativo. Il legislatore prevede, però, che debba esservi un collegamento tra l'attività svolta e il tributo da ridurre o esentare.

Vedi anche la guida Baratto amministrativo

Sul punto, la Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, nel parere 225/2016, ha ritenuto ammissibile il "baratto" anche con riferimento ai crediti di natura extra tributaria: secondo il Collegio, l'assenza di una norma specifica di divieto, unitamente alla carenza di una previsione legislativa speculare all'art. 190 del d.lgs. 50/2016, fa propendere per l'applicazione del principio generale di cui all'art. 1 comma 1 bis della legge 241/90, laddove il credito dell'ente locale rivesta natura extra tributaria, tranne il caso in cui l'entrata extra tributaria sia qualificata come indisponibile e salva la previsione legale della sua destinazione, in tutto o in parte, ad altro ente pubblico o allo Stato.

Parere confermato nella più recente delibera n. 2/2020 (sotto allegata) della sezione delle autonomie della Corte dei Conti.

Leggi anche: Baratto amministrativo: Si anche per entrate extratributarie

Sembrerebbe dunque ammissibile che le amministrazioni locali possano inserire le multe tra i debiti da sanare tramite il baratto amministrativo, ma ciò dovrà essere comunque predeterminato dagli appositi regolamenti i quali dovranno altresì definire le attività che potranno essere svolte dai potenziali beneficiari e quantificare la spesa.
È bene quindi contattare gli uffici del Comune o la Polizia Municipale per verificare se l'ente ha aderito al baratto amministrativo, anche in relazione alle multe, e verificare le modalità, i criteri e le regole che disciplinano l'istituto (che variano da Comune a Comune) allo scopo di inoltrare nei tempi e con le modalità corrette la richiesta di conversione.

Lavori di pubblica utilità e Codice della Strada

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Diverso dal baratto amministrativo è il c.d. lavoro di pubblica utilità (LPU) che rappresenta una sanzione penale sostitutiva, anche se i suoi eterogenei ambiti di applicazione non ne consentono una precisa collocazione sistematica, e consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività.

In origine, tale sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, ma l'ambito di applicazione è stato allargato a ulteriori fattispecie penali tra cui alcuni casi di violazione del Codice della strada, ovvero quelli previsti all'art. 186 e all'art. 187 che riguardano rispettivamente la guida in stato di ebbrezza e la guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti.

LSU e guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti

In caso di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per effetto di stupefacenti, il Codice della strada prevede che, salvo il caso in cui abbia provocato un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria per il guidatore potrà essere, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste.
Si tratta della prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività che, in tal caso, andrà svolta, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze, nonchè (per la guida sotto l'effetto di stupefacenti) nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente

Durata e conseguenze dello svolgimento dei LPU

In tali casi, in deroga a quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000, il lavoro di pubblica utilità avrà una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fisserà una nuova udienza e dichiarerà estinto il reato, disporrà la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revocherà la confisca del veicolo sequestrato. Tale provvedimento è ricorribile in Cassazione.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 c.p.p., tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, disporrà la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Attenzione: il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Data: 09/07/2022 08:00:00
Autore: Lucia Izzo