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Buonuscita: cos'è e come si calcola

La buonuscita è una somma di denaro riconosciuta a certi lavoratori pubblici al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro con la PA


A chi spetta la buonuscita

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L'indennità di buonuscita (anche nota con la sigla IBU) è un trattamento di fine servizio che spetta a specifiche categorie di lavoratori pubblici.

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

Buonuscita e TFR

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La buonuscita va tenuta distinta dal trattamento di fine rapporto, che è la prestazione riconosciuta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, oltre che ai dipendenti del settore privato, a coloro che sono stati assunti dalla pubblica amministrazione a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e che non fanno parte dei settori esclusi dalla privatizzazione.

In ogni caso, anche i lavoratori che avrebbero diritto alla buonuscita percepiscono, in alternativa, il TFR in tutti i casi in cui abbiano aderito a un fondo di previdenza complementare.

Come si calcola la buonuscita

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L'indennità di buonuscita è calcolata moltiplicando 1/12 dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda percepita alla cessazione dal servizio per il numero di anni utili per il calcolo.

A tal fine si precisa che la retribuzione contributiva annua utile lorda comprende anche la tredicesima e, dal 1° maggio 2014, non può complessivamente eccedere 240mila euro e che ogni frazione di anno superiore a sei mesi si considera come annualità intera, mentre quelle inferiori a sei mesi non si considerano.

Servizi utili

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Ai fini dell'indennità di buonuscita, sono utili i servizi:

Domanda buonuscita

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Per percepire la buonuscita, in realtà, non serve la domanda, poichè tale indennità è corrisposta d'ufficio in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, con accredito sul conto corrente del beneficiario o su uno strumento di pagamento elettronico che sia dotato di IBAN.

Pagamento della buonuscita

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La buonuscita è pagata in una o più soluzioni a seconda di quale sia il suo importo complessivo.

In particolare:

Il diritto al pagamento si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, salvo interruzioni.

Vedi anche Il trattamento di fine rapporto (TFR)

Data: 15/11/2022 08:00:00
Autore: Valeria Zeppilli