Buonuscita: cos'è e come si calcola
- A chi spetta la buonuscita
- Buonuscita e TFR
- Come si calcola la buonuscita
- Servizi utili
- Domanda buonuscita
- Pagamento della buonuscita
A chi spetta la buonuscita
L'indennità di buonuscita (anche nota con la sigla IBU) è un trattamento di fine servizio che spetta a specifiche categorie di lavoratori pubblici.
Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:
- dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000;
- dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001, indipendentemente dalla data di assunzione e che hanno risolto il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione per qualsiasi causa.
Buonuscita e TFR
La buonuscita va tenuta distinta dal trattamento di fine rapporto, che è la prestazione riconosciuta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, oltre che ai dipendenti del settore privato, a coloro che sono stati assunti dalla pubblica amministrazione a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e che non fanno parte dei settori esclusi dalla privatizzazione.
In ogni caso, anche i lavoratori che avrebbero diritto alla buonuscita percepiscono, in alternativa, il TFR in tutti i casi in cui abbiano aderito a un fondo di previdenza complementare.
Come si calcola la buonuscita
L'indennità di buonuscita è calcolata moltiplicando 1/12 dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda percepita alla cessazione dal servizio per il numero di anni utili per il calcolo.
A tal fine si precisa che la retribuzione contributiva annua utile lorda comprende anche la tredicesima e, dal 1° maggio 2014, non può complessivamente eccedere 240mila euro e che ogni frazione di anno superiore a sei mesi si considera come annualità intera, mentre quelle inferiori a sei mesi non si considerano.
Servizi utili
Ai fini dell'indennità di buonuscita, sono utili i servizi:
- di ruolo;
- non di ruolo ma di durata non inferiore a un anno continuativo;
- ricongiunti, ai sensi della legge n. 523/1954 o ai sensi della legge n. 23/ 1986 o della legge n. 243/1991;
- servizio militare di leva in corso o successivo al 30 gennaio 1987;
- resi dal personale appartenente a enti o amministrazioni interessati da processi di mobilità, soppressione, fusione o trasformazione non iscritti alle casse previdenziali ex INADEL o ex ENPAS e transitato ad amministrazioni gestite da INPS ai fini previdenziali.
Domanda buonuscita
Per percepire la buonuscita, in realtà, non serve la domanda, poichè tale indennità è corrisposta d'ufficio in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, con accredito sul conto corrente del beneficiario o su uno strumento di pagamento elettronico che sia dotato di IBAN.
Pagamento della buonuscita
La buonuscita è pagata in una o più soluzioni a seconda di quale sia il suo importo complessivo.
In particolare:
- buonuscita non superiore a 50mila euro: pagamento in un'unica soluzione;
- buonuscita superiore a 50mila euro e non superiore a 100mila euro: pagamento in due rate (50mila euro subito, importo residuo l'anno successivo);
- buonuscita superiore a 100mila euro: pagamento in tre rate (50mila euro subito, 50mila euro l'anno successivo, importo residuo dopo due anni).
Il diritto al pagamento si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, salvo interruzioni.
Vedi anche Il trattamento di fine rapporto (TFR)
Data: 15/11/2022 08:00:00Autore: Valeria Zeppilli