Processo amministrativo: regole emergenza fino ad aprile
- Giustizia: regole emergenziali fino al 31 marzo 2021
- Emergenza fino alla fine di aprile per i giudizi amministrativi
- Regole del processo amministrativo fino al 30 aprile 2021
Giustizia: regole emergenziali fino al 31 marzo 2021
Il decreto Milleproroghe n. 183/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021, come ogni anno interviene per prorogare numerosi termini, tra i quali figurano quelli legati alla disciplina emergenziale.
La norma del Milleproroghe che si occupa di questo è l'art. 19, ai sensi del quale: "I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente."
Allegato in cui compaiono disposizioni che fanno riferimento ai termini relativi al potenziamento delle reti di assistenza, all'acquisizione dei dispositivi medicali e di protezione, alle aree sanitarie temporanee, alla permanenza in servizio del personale sanitario e alla produzione delle mascherine chirurgiche, tanto per citare le più significative. Il termine del 31 marzo però non vale come proroga per tutti i termini in assoluto. Fa eccezione, ad esempio, il processo amministrativo. Vediamo di cosa si tratta.
Emergenza fino alla fine di aprile per i giudizi amministrativi
Per il processo amministrativo l'art. 1 al comma 17 proroga al 30 aprile 2021 le regole eccezionali dettate per fronteggiare l'emergenza, così disponendo: "All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".
Ora il comma 1 dell'art. 25 del Dl n. 137/2020 prevede che: "Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio n2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13."
Regole del processo amministrativo fino al 30 aprile 2021
In virtù di detta proroga, fino al 30 aprile 2021 queste sono le regole applicate al processo amministrativo come previste dalle disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28:
- "L'istanza e' accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto.
- In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno (tre giorni) prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.
- Si da' atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.
- Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto e' considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza (fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa) o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta e' considerato presente a ogni effetto in udienza.
- Il decreto di cui al comma 2 (ossia del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, (il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative) stabilisce i tempi massimi di discussione e replica."
Autore: Annamaria Villafrate