In vigore il Dm esoneri per autonomi e professionisti
- Dm attuativo per l'esonero contributivo parziale
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti destinatari
- Criteri e modalità dell'esonero ancora da definire
- Monitoraggio della spesa
Dm attuativo per esonero contributivo parziale
Dal 28 luglio è in vigore il Dm del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero delle Finanze (sotto allegato) che attua le disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2021, che all'art. 1, commi 20-22, ha previsto l'istituzione del Fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.
Fondo destinato a finanziare l'esonero parziale dei contributi a carico dei seguenti lavoratori:
- autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali (INPS);
- professionisti iscritti agli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono gestiti da persone giuridiche di diritto privato, a condizione che nel periodo d'imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano riportato un calo del fatturato o dei corrispettivi nel corso del 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.
Lavoratori autonomi e liberi professionisti destinatari
Sono interessati alla misura di conseguenza i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e agli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al dlgs n. 509/1994 e al dlgs n. 103/1996, ossia: geometri, ingegneri, notai, ragionieri, periti commerciali, agenti e rappresentanti di commercio, consulenti del lavoro, medici, farmacisti, veterinari, impiegati dell'agricoltura, imprese di spedizione e agenzie marittime, dirigenti aziende industriali, giornalisti, orfani sanitari italiani e i "soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi."
Sono inoltre esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge n. 3/2018 in quiescenza e assunti per l'emergenza sanitaria da COVID-19.
Criteri e modalità dell'esonero
I criteri e le modalità dell'esonero sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 2, 3, e 4 del Decreto ministeriale attuativo. Attenzione: il Dm stabilisce anche in quali casi le domande non sono ammissibili.
Esonero per autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS
L’esonero per questi soggetti si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Per fruire del beneficio è necessario essere in regola con il versamento dei contributi. La domanda va presentata entro il 31 luglio, a pena di decadenza, in base allo schema predisposto dall'INPS e deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto interessato il quale deve appunto dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario d'invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo d'invalidità, avente natura previdenziale;
- di non aver presentato per lo stesso fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver conseguito nell’anno d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro non superiore a 50.000 euro;
- di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
- se liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali dell’AGO non obbligati al contributo minimale, di aver conseguito il reddito per gli anni d'imposta 2019 e 2020, indicandone l’importo e di dover versare contribuzione per l’anno d'imposta 2021, indicandone la quantificazione;
- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Esonero in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
Le domande, ai fini dell’esonero, devono essere presentate dai professionisti destinatari entro il 31 ottobre 2021 ai rispettivi enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al dlgs n. 509/1994 e di cui al dlgs n. 103/1996.
La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo predisposto dai vari gestori previdenziali corredata dalla dichiarazione con la quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare:
- di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario d'invalidità e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo d'invalidità, di natura previdenziale;
- di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver conseguito nell’anno d'imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
- di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
Esonero per i lavoratori autonomi e i collaboratori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenza
- di essere stato titolare d'incarichi di lavoro autonomo o co.co.co nel corso del 2020 (art. 2-bis, comma 5, D.L n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020);
- di essere in quiescenza;
- di non aver presentato per la stessa finalità domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Monitoraggio della spesa
Agli Enti previdenziali interessati viene affidato il compito di monitorare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti e delle domande inoltrate e di comunicare i risultati di detti controlli al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a quello dell'economia e delle finanze.
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Data: 01/08/2021 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate