Transazione fiscale: i chiarimenti delle Entrate
- Gestione delle proposte di transazione fiscale
- Transazione fiscale: definizione
- Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
- Valutazione della proposta da parte dell'Ufficio
Gestione delle proposte di transazione fiscale
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 (sotto allegata) fornisce importanti delucidazioni sulla "Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa."
Nelle 43 pagine del documento l'Agenzia delle Entrate, dopo un'iniziale premessa, inquadra normativamente la transazione fiscale e descrive l'accordo di ristrutturazione del debito e il concordato preventivo.
Analizza poi il ruolo del professionista "attestatore" evidenziando l'importanza del requisito dell'indipendenza, descrivendo le conseguenze del mancato rispetto di tale qualità ed elencando le attività propedeutiche all'attestazione.
Tratta poi il tema della valutazione della proposta di trattamento nel concordato preventivo e nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, soffermandosi sulla condotta del contribuente e sul ruolo della finanza esterna.
Si occupa poi dei creditori strategici e conclude con la seguente riflessione: "L'attuale contesto economico, fortemente condizionato in negativo dalla crisi dovuta al diffondersi della pandemia, potrebbe dar luogo ad un ricorso sempre più diffuso agli istituti volti alla definizione concordata della crisi d'impresa e, in particolare, agli accordi di ristrutturazione ed ai concordati preventivi", assicurando che da parte dell'Agenzia ci sarà l'impegno a concludere i procedimenti nel minor tempo possibile.
Transazione fiscale: definizione
Nella circolare l'Agenzia ricorda che la transazione fiscale nasce per tutelare soprattutto gli interessi eraraiali, ma che in seguito la stessa si è evoluta al fine di garantire anche la continuità aziendale e i livelli di occupazione. Ne è scaturito così un istituto finalizzato a individuare soluzioni sia per il Fisco che per gli operatori economici.
La transazione, prosegue poi l'Agenzia "nel suo assetto attuale rappresenta una particolare procedura "transattiva" tra Fisco e contribuente, collocata nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario."
Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
L'Agenzia descrive quindi i due istituti in cui la transazione fiscale trova sede.
- Il primo, ovvero l'accordo di ristrutturazione, è uno strumento negoziale che permette agli imprenditori fallibili di fronteggiare uno stato di difficoltà concordando con i creditori che rappresentano almeno il 60% del totale, le modalità con le quali riportare l'attività aziendale a una condizione di normalità. L'accordo viene quindi pubblicato nel Registro delle Imprese. Entro un dato termine i creditori possono opporsi all'accordo e il Tribunale, decise le opposizioni, procede alla sua omologa con decreto, che può essere reclamato alla Corte d'Appello. In virtù della recente modifica ad opera del decreto legge del 7 ottobre 2020 n. 125, che ha modificato la legge fallimentare, è previsto che "il Tribunale possa omologare l'accordo anche in caso di - mancanza di adesione - da parte dell'Amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando l'adesione medesima è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale minima di consensi."
- Il concordato preventivo invece è una procedura concorsuale che può essere utilizzata per superare lo stato di crisi (concordato in continuità) e per finalità liquidatorie (c.d. concordato liquidatorio). La procedura si basa sull'approvazione della proposta del debitore da parte dei creditori, che manifestano la loro volontà secondo il criterio della maggioranza. A differenza dell'accordo di ristrutturazione è vincolante per tutti i creditori. Per quanto riguarda il ruolo del'Amministrazione finanziaria nell'ambito del concordato "l'articolo 180, quarto comma, LF, dispone che il Tribunale possa omologare il concordato preventivo anche in caso di - mancanza di voto - da parte dell'Amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando:
- l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste;
- la proposta di soddisfacimento dei crediti della predetta amministrazione (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) appaia anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, LF, più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."
Valutazione della proposta da parte dell'Ufficio
Una volta descritta l'attività dell'attestatore e i requisiti di cui deve essere in possesso, la circolare chiarisce che il contenuto della relazione di attestazione, come descritta nei punti dedicati "consente di fornire indicazioni agli Uffici finalizzate a garantire un approccio uniforme, su tutto il territorio nazionale" e che una proposta di trattamento di credito tributario "deve essere incentrato sulla maggiore, o minore, convenienza economica della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria."
In particolare però se la proposta di concordato riceve il parere favorevole del Commissario "l'eventuale diniego da parte dell'Ufficio dovrà necessariamente essere corredato da una puntuale motivazione, idonea a confutare analiticamente, in base ad elementi chiari, oggettivi e verificabili, le argomentazioni e le conclusioni del Commissario medesimo."
Per quanto riguarda invece gli accordi di ristrutturazione "in ordine ai crediti fiscali, l'attestazione del professionista deve riguardare (…) anche la convenienza del trattamento proposto rispetto all'alternativa liquidatoria."
Valutazione che gli Uffici fiscali devono effettuare comunque per entrambe le procedure sopra descritte, motivando l'eventuale inattendibilità o insostenibilità dei dati risultanti dal piano e dalla relazione con una motivazione precisa e puntuale.
Senza dimenticare che, ai fini della valutazione sulla convenienza o meno della proposta di trattamento del credito, rileva anche la condotta del contribuente, se si è sostanziata in una sottostima delle attività o in una sovrastima delle passività, nella sistematica e deliberata violazione degli obblighi fiscali o in condotte fraudolente.
Data: 06/01/2021 11:00:00Autore: Annamaria Villafrate