Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Interessi legali: 0,01% nel 2021

Il decreto annuale del MISE, avente a oggetto la rideterminazione degli interessi legali, ha stabilito che il loro valore, nel 2021, è pari allo 0,01%


Interessi legali in calo

[Torna su]

Dal 1° gennaio 2021, e fino al 31 dicembre dello stesso anno, il saggio degli interessi legali è pari allo 0,01%, in evidente diminuzione rispetto alla misura del 2020, quando gli interessi erano pari allo 0,05%.

Ad averlo stabilito, come quasi ogni anno, è stato il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha provveduto all'aggiornamento con decreto dell'11 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 310 del successivo 15 dicembre.

Cosa sono gli interessi legali

[Torna su]

Ricordiamo che gli interessi legali sono degli importi aggiuntivi che, per legge, rappresentano un obbligo accessorio al pagamento di una somma di denaro.

In altre parole, sono degli importi che chi ha chiesto un prestito (o chi è stato condannato da un giudice a pagare una certa somma) deve varsare in aggiunta rispetto alla cifra da restituire (o da corrispondere). Si applicano automaticamente per effetto del decorso del tempo.

In proposito, viene in rilievo quanto stabilito dall'articolo 1282 del codice civile, in forza del quale "I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente".

Vai alla guida Interessi legali

Il saggio degli interessi legali

[Torna su]

Per legge, il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5% in ragione d'anno. A dirlo è l'articolo 1284 del codice civile, il quale aggiunge, tuttavia, che tale misura può essere modificata annualmente dal ministro del tesoro, tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Se dal 1942 al 1998 l'interesse legale non è mai sceso sotto al 5% (discostandosi da questo importo solo dal 1990 al 1996, quando era pari addirittura al 10%), dal 1999 il saggio non ha più superato la determinazione fissata dal codice civile, ma ha seguito un trend tendenzialmente (ma non costantemente) in discesa, fino ad arrivare all'attuale 0,01%, ovverosia a una percentuale che, se si considera che è 500 volte più bassa del 5%, si presenta come davvero irrisoria.

Data: 12/01/2021 09:00:00
Autore: Valeria Zeppilli