Il difensore nel procedimento penale
- Il difensore dell'indagato o dell'imputato
- Difensore di fiducia
- Difensore d'ufficio
- Esercizio dei diritti
- Diritto di conferire con l'assistito
- Rinuncia all'incarico
- Garanzie per il difensore
Il difensore dell'indagato o dell'imputato
Il ruolo del difensore nel procedimento penale è estremamente delicato e proprio per questo tale figura è disciplinata nel dettaglio dal codice di rito.
All'imputato è sempre garantita l'assistenza di un difensore d'ufficio, nei casi in cui (o fino a quando) non sia stato nominato un difensore di fiducia.
Difensore di fiducia
A norma dell'art. 96 c.p.p., l'imputato non può nominare più di due difensori di fiducia.
La nomina è fatta con dichiarazione orale all'autorità giudiziaria o con dichiarazione scritta consegnata o trasmessa all'autorità giudiziaria dal difensore.
La nomina del difensore può essere fatta anche da un prossimo congiunto in caso di arresto, fermo o esecuzione di misura cautelare.
Difensore d'ufficio
Il difensore di ufficio, invece, è nominato quando l'imputato sia rimasto privo del difensore di fiducia o non lo abbia nominato.
La nomina del difensore d'ufficio viene eseguita, su richiesta del giudice, del p.m. o della polizia giudiziaria, attingendo il nominativo da un apposito elenco predisposto dal Consiglio dell'Ordine, in base a criteri prefissati che tengono conto della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.
Prestare il patrocinio come difensore d'ufficio è un obbligo per il professionista (art. 97 c.p.p., comma quinto). Il suo incarico cessa all'atto della nomina di un difensore di fiducia.
Esercizio dei diritti
Il difensore può esercitare tutti i diritti che la legge riconosce all'imputato, se non sono espressamente riservati personalmente a quest'ultimo (ad esempio, il difensore può avanzare la richiesta di un termine a difesa o un'istanza di riesame avverso un provvedimento).
In tali casi, comunque, l'imputato ha facoltà di togliere effetto all'atto compiuto dal difensore, con dichiarazione espressa da rilasciare prima che sia intervenuto un atto del giudice (art. 99 c.p.p.).
Diritto di conferire con l'assistito
Il difensore può conferire sin dall'inizio con l'imputato che si trovi in custodia cautelare o che sia stato arrestato in flagranza di reato o fermato ai sensi dell'art. 384 c.p.p.
L'esercizio di tale diritto può essere procrastinato fino a un massimo di cinque giorni o fino a quando l'arrestato o il fermato siano messi a disposizione del giudice, se ricorrono eccezionali motivi di cautela (art. 104 c.p.p.).
Rinuncia all'incarico
Il difensore che non accetta l'incarico ne dà immediata comunicazione. Analogamente in caso di rinuncia: tale atto non ha effetto fino alla nomina di un nuovo difensore di fiducia o di ufficio (art. 107 c.p.p.).
Il difensore subentrante ha diritto a un termine di almeno 7 giorni (o a un termine inferiore, se vi sia rischio di scarcerazione o prescrizione del reato) per prendere cognizione degli atti di causa.
Se il difensore abbandona o rifiuta la difesa o viene meno ai suoi doveri di lealtà e probità, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine per la valutazione relativa all'applicazione di sanzioni disciplinari.
Garanzie per il difensore
Particolari garanzie sono previste dall'art. 103 c.p.p., nei casi in cui siano disposte ispezioni o perquisizioni negli uffici del difensore.
Tali attività possono essere eseguite solo se il difensore o qualcuno dei suoi collaboratori siano imputati, e sono consentiti solo ai fini dell'accertamento del reato attribuito. Sono altresì consentiti per ricercare tracce del reato o cose e persone precedentemente determinate.
Non sono consentite intercettazioni e sono vietati il sequestro di documenti e di corrispondenza, salvo che si tratti di corpo del reato.
A fini pratici, vedi anche il nostro modello per la nomina di un difensore per il procedimento penale.
Data: 09/03/2021 12:00:00Autore: Marco Sicolo