Giveaway: cos'è e come funziona
- Cos'è il Giveaway
- Come è disciplinato il giveaway in Italia
- Perché i giveaway sono considerati concorsi a premi
- Violazioni e sanzioni per chi non rispetta le regole dei concorsi a premi
- Concorsi a premi sui social: chiarimenti del Mise
Cos'è il Giveaway
Il Giveaway (regalare qualcosa) è una strategia di marketing che viene utilizzata dai brand e dagli influencer per creare brand awareness, finalizzata a far conoscere il marchio e i prodotti e a portare traffico a un sito internet. Dovendo tradurre il termine giveaway in italiano, il termine più adatto a definire questa pratica promozionale è quella di "concorso a premi".
In pratica grazie al giveaway organizzato on line o su qualche social network come Facebook o Instagram, l'utente o il follower, in cambio di una piccola e facile azione (condividere un contenuto, mettere un like, compilare un form o altro) ha la possibilità di partecipare a un'estrazione che prevede come premio un gadget o un prodotto del brand, che l'azienda vuole promuovere. Una tecnica commerciale di promozione della propria attività e dei propri prodotti o servizi che in questo momento, in cui la pandemia ancora imperversa, può dare la possibilità a chi ha un sito, di farsi conoscere e magari acquisire clienti, sfruttando tutte le potenzialità del mondo online e dei social.
Come è disciplinato il giveaway in Italia
In Italia però, purtroppo, non esiste ancora una disciplina specifica per i giveaway. Essi però, per il loro funzionamento, sono equiparati ai concorsi a premi con estrazione, soggetti alla disciplina contenuta nel DPR n. 430/2001 (sotto allegato), che infatti all'art. 1, nel precisare il suo ambito applicativo, chiarisce che esso detta le regole e le modalità di svolgimento dei "concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali."
C'è però anche un'altra disposizione da prendere in considerazione quando si parla di giveaway. Si tratta dell'art. 19 della legge n. 449/1997 (sotto allegato), che contiene le "Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali" e che si occupa anche degli aspetti fiscali delle manifestazioni a premio.
Tante e diverse quindi le regole dei concorsi a premi a cui sono soggetti i giveaway, tra le quali quella che prevede la gratuità della partecipazione al concorso a premi, ad eccezione delle spese telefoniche e di spedizione (se necessarie alla partecipazione) e il divieto di maggiorare il prezzo del prodotto o servizio promozionato.
Perché i giveaway sono considerati concorsi a premi
Da quanto detto finora sono piuttosto chiare le ragioni per le quali i giveaway sono considerati concorsi a premi. Come prevede infatti l'art. 2 del DPR n. 430/2001 sono concorsi a premi quelle manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti dipende dalla sorte, da qualche congegno che per le sue caratteristiche consente di affidare solo all'alea la designazione del vincitore, dalla abilità o capacità dei concorrenti (giudicate da terzi o da apposite commissioni) e infine "dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi."
Violazioni e sanzioni per chi non rispetta le regole dei concorsi a premi
Chi desidera organizzare un concorso a premi è evidentemente soggetto a tutta una serie di regole, ma anche divieti particolari, come quelli previsti dal DPR 430/2001 che, se violati, come chiarisce l'art. 8, comma 2, comportano l'applicazione delle seguenti misure sanzionatorie:
- in caso di violazione delle disposizioni del comma 1 dell'art. 8 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124 comma 1, del RD n. 1933/1938 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 973/1939, come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 449/1997) ovvero:
- sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'Iva dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire, che viene raddoppiata se i concorsi e le operazioni a premio vengono continuati nonostante il divieto di svolgimento;
- sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire se i concorsi a premio vengono effettuati senza invio della comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Sanzione che viene ridotta del 50% se la comunicazione viene inviata dopo l'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni;
- sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire se il concorso si effettua in violazione di quanto indicato nella comunicazione.
In tutti questi casi è possibile ottenere comunque la riduzione della sanzione nella misura di 1/6 se si provvede al pagamento entro 30 giorni.
Concorsi a premi sui social: chiarimenti del Mise
Come detto all'inizio un giveaway però può essere organizzato anche su un social network. In questo caso, per comprendere la disciplina, che è assai complessa, ci viene in aiuto il sito ufficiale del Ministero per lo sviluppo economico, con le sue Faq aggiornate al 13 febbraio 2020 (sotto allegate) e altre preziose informazioni per chi è interessato ad approfondire l'argomento.
Proprio in relazione ai concorsi che vengono organizzati da un'impresa con un social network con server esterno il Mise nella Faq n. 7 precisa, tra le altre cose che "per il Ministero non hanno valore le dichiarazioni di esonero di responsabilità del social riportate sulle loro pagine. Tuttavia, se la partecipazione avviene esclusivamente tramite uno o più social, l'associazione (alla manifestazione) non è richiesta purché il concorso sia limitato a coloro che risultino iscritti al social (utilizzato per il concorso) prima della data di inizio del concorso."
Data: 21/09/2022 10:00:00Autore: Annamaria Villafrate