Molestie sul lavoro: risarcimenti più rapidi e adeguati
- Convenzione che elimina la violenza sul posto di lavoro
- Tolleranza zero nei confronti della violenza
- Tutela per tutti i tipi di lavoratori
- Approccio globale contro la violenza
- Prevenzione e protezione
- Meccanismi di ricorso e risarcimento
- Formazione e sensibilizzazione
Convenzione che elimina la violenza sul posto di lavoro
Dal 29 ottobre è in vigore la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro (sotto allegata), adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 durante la sessione n. 108 della Conferenza generale dell'Organizzazione e ratificata dalla legge n. 4/2021 del 15 gennaio 2021 (sotto allegata).
La Convenzione si compone di 20 articoli raggruppati nei seguenti titoli:
- Definizioni;
- Ambito di applicazione;
- Principi Fondamentali;
- Protezione e prevenzione;
- Verifica dell'applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento;
- Orientamento, formazione e sensibilizzazione;
- Modalità di applicazione;
- Disposizioni finali.
Tolleranza zero nei confronti della violenza
Nella parte iniziale, dopo aver richiamato altre importanti Convenzioni e Dichiarazioni di natura internazionale, la Convenzione riconosce il diritto di tutti a un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, comprese quelle di genere, che rappresentano una vera e propria violazione dei diritti umani e che costituiscono una minaccia alle pari opportunità.
Agli Stati Membri che hanno aderito alla Convenzione viene affidata la responsabilità di promuovere un ambiente generale di tolleranza zero nei confronti della violenza e delle molestie, che compromettono la salute fisica, sessuale e psichica delle donne, nonché la loro dignità e il loro ambiente sociale e familiare.
Ai datori di lavoro, ai sindacati e alle istituzioni del mercato del lavoro il compito di adoperarsi al fine d'identificare, reagire e intervenire sulle conseguenze della violenza domestica, i cui effetti si ripercuotono sull'occupazione, la produttività, la salute e la sicurezza.
Tutela per tutti i tipi di lavoratori
Dopo aver chiarito che cosa si intende con l'espressione "violenza e molestie di genere" la Convenzione chiarisce che dal punto di vista soggettivo essa si pone l'obiettivo di tutelare coloro che lavorano, compresi i soggetti in formazione, i tirocinanti, gli apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o che si candidano a un lavoro, ma anche i soggetti che esercitano l'autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro. Il tutto sia nel settore pubblico che privato.
Per quanto riguarda invece l'aspetto oggettivo la tutela è prevista non solo nell'ambiente di lavoro, ma in tutte le occasioni e i luoghi con esso collegati: luoghi destinati al consumo dei pasti, servizi igienici, spogliatoi, ma anche viaggi, eventi formativi, attività sociali correlate al lavoro, ecc.
Approccio globale contro la violenza
Gli Stati devono assumere nei confronti della violenza e delle molestie sui posti di lavoro un approccio globale, che preveda attività educative e formative incentrate sul rispetto, meccanismi e strumenti d'ispezione, misure sanzionatorie, possibilità per le vittime di agire per il risarcimento del danno, monitoraggio del fenomeno e prevenzione.
Importantissima inoltre la previsione contenuta nell'art. 6, ai sensi del quale "Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia d'impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti a uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro."
Prevenzione e protezione
Si sottolinea poi l'importanza di assumere misure adeguate per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, anche attraverso l'identificazione dei settori, delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori e le lavoratrici sono più esposte alla violenza e alle molestie.
I datori, da parte loro, devono adottare misure adeguate a prevenire il fenomeno, attraverso opportune politiche aziendali, l'inclusione degli effetti psicologici negativi derivanti dalla violenza nella gestione del lavoro e della sicurezza, l'identificazione dei pericoli, l'erogazione d'informazioni e infine formazione sui pericoli delle condotte violente e moleste.
Meccanismi di ricorso e risarcimento
Una delle parti più interessanti della Convenzione però è quella che impone agli Stati di vigilare e applicare le leggi nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro, ma anche di "garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro che siano sicuri, equi ed efficaci" prestando attenzione a tutelare la vita privata e la riservatezza delle persone e adottando misure efficaci e rapide quando la vittima si trova in pericolo di vita.
Formazione e sensibilizzazione
Il contrasto alla violenza nel mondo del lavoro deve essere oggetto di politiche nazionali e i datori, come i lavoratori, devono avere a disposizione risorse e strumenti accessibili sul tema, al fine di organizzare e promuovere campagne di sensibilizzazione ed eventi formativi, fondamentali per la sensibilizzazione e la prevenzione.
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Data: 05/12/2022 17:00:00Autore: Annamaria Villafrate