Reato chiudere l'acqua al vicino
- Divieto di avvicinamento per lo stalker
- Esercizio arbitrario delle proprie ragioni non stalking
- Al giudice del rinvio chiarire il reato configurato
Divieto di avvicinamento per lo stalker
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1541/2021 (sotto allegata) annulla l'ordinanza del Tribunale che ha applicato il divieto di avvicinamento all'abitazione della persona offesa e alle sue pertinenze e rinvia per un nuovo esame dei fatti, in relazione ai quali non sono sufficienti gli indizi in grado di ritenere integrato il reato di atti persecutori. Da chiarire anche se questo reato possa eventualmente concorrere con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni visto che la chiusura dell'impianto è stata motivata con la volontà di allontanare il fratello da un'abitazione occupata abusivamente. Vediamo però come si sono svolti i fatti fin dall'inizio.
Il G.i.p respinge la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di un soggetto, accusato dei reati di cui all'art. 612 bis c.p "perché con condotte reiterate di molestia, con cadenza quotidiana interrompeva la fornitura idrica del fratello, manomettendo il sistema di fornitura mediante chiusura anche forzata dell'impianto, lavori non autorizzati sulle tubature, così da ingenerare nella persona offesa timore per l'incolumità della propria famiglia e della moglie (malata oncologica e bisognevole di acqua ininterrottamente), ed altresì alzando senza controllo durante la mattina ogni giorno il volume della musica impedendo lo studio a (omissis)."
Il Tribunale accoglie invece le richieste del Procuratore e applica la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione della persona offesa, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 10 metri dalla stessa e dalle sue pertinenze, compreso il luogo in cui è posizionato il contatore dell'acqua.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni non stalking
Ricorre in Cassazione il difensore dell'indagato sollevando i seguenti motivi.
Prima di tutto il difensore rileva la violazione dell'art. 282 ter c.p.p, che prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa in quanto, in violazione del comma 4 di detta norma, il giudice non ha prescritto le modalità di tale divieto e non ha imposto le necessarie limitazioni che nel caso di specie si rendono necessarie, considerato che l'indagato abita nella stessa palazzina in cui vive la persona offesa.
Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al divieto di avvicinamento, perché il giudice ha applicato detta limitazione ritenendo che il contatore sia posizionato in un luogo frequentato dalla persona offesa.
Con il terzo fa presente che il divieto di avvicinamento è una misura che non scongiura o impedisce la reiterazione delle condotte contestate, le quali possono essere messe in atto comunque.
Con il quarto motivo infine contesta la motivazione sulla qualificazione dei fatti. L'indagato è stato infatti accusato del reato di atti persecutori, mentre nel caso di specie al limite potrebbe configurarsi quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni contemplato dall'art. 392 c.p. in quanto la condotta è finalizzata ad allontanare la persona offesa dall'abitazione che, secondo il responsabile, la occuperebbe abusivamente.
Al giudice del rinvio chiarire il reato configurato
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1541/2021 annulla l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale del riesame.
Per la Cassazione i plurimi interventi dell'indagato sull'impianto idrico, il posizionamento di una telecamera e le immissioni sonore provenienti non di rado dall'abitazione dell'indagato non sono elementi sufficienti a supportare la fattispecie di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p.
Infondata però la qualificazione dei fatti addotta dal difensore dell'indagato, che riconduce al reato di cui all'art. 392 c.p., che punisce l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche se la Corte non ne esclude la concorrenza con quello di cui all'art. 612 bis. c.p., affidandone però l'accertamento in sede di rinvio.
Fondate invece le contestazioni sulla misura cautelare applicata. Vero infatti che spetta al giudice articolare e dettagliare il divieto di avvicinamento in base agli obiettivi da conseguire nel singolo caso. La misura applicata, che si traduce nel divieto per l'indagato di mantenere una distanza di almeno 10 metri dall'abitazione della persona offesa e dalle sue pertinenze, compreso l'impianto idrico, così come disposta, non persegue le finalità tipiche della norma, pensata più per tutelare la libertà di circolazione della persona offesa, che non è limitata al luogo in cui abita o lavora.
Quando il giudice adotta detta misura cautelare deve motivare le regioni per le quali ritiene di dover evitare i contatti tra indagato e persona offesa, soprattutto in un caso come quello di specie, in cui non vi sono stati episodi di violenza fisica o minacce, né si può ritenere che l'indagato con le sue condotte abbia cercato un contatto diretto con la vittima.
Non è quindi ragionevole la decisione di estendere il divieto di avvicinamento anche al luogo in cui si trova l'impianto idrico, poiché non è stato dimostrato che lo stesso è frequentato dalla persona offesa.
Il Tribunale infine, come rilevato dalla difesa dell'indagato, non ha tenuto conto, come invece richiede la norma, che è necessario tenere conto del fatto che l'indagato potrebbe avere la necessità di frequentare gli stessi luoghi della persona offesa per ragioni di lavoro o di abitazione, come in questo caso, in cui è ben difficile evidentemente per l'indagato rispettare la distanza di 10 metri dall'abitazione della vittima visto che abita nella stessa palazzina della persona offesa.
Data: 17/01/2021 11:00:00Autore: Annamaria Villafrate