La rinuncia alle parti comuni del condominio
Le parti comuni del condominio
Il tema della rinuncia alle parti comuni è uno dei temi più discussi e spinosi in tema di rapporti condominiali.
Prima di analizzarlo, riportiamo il testo della norma che regola i diritti dei partecipanti sulle parti comuni, ovverosia l'art. 1118 c.c. che così dispone:
"1.Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
2.Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
3.Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
4.Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma".
La norma ribadisce il carattere strumentale del condomino sulle parti comuni dell'edificio rispetto, ad esempio, agli appartamenti (che sono di proprietà esclusiva dei singoli condomini), introducendo un rapporto di proporzionalità che si instaura tra il diritto di proprietà di ciascun condomino e il valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.
Questo principio, in ogni caso, può essere superato da un titolo autonomo.
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Rinuncia alla proprietà
L'articolo 1118 c.c. sancisce a chiare lettere che il condominio non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni e che, di conseguenza, non può sottrarsi neanche all'obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione.
Rinuncia all'uso
Occorre tuttavia distinguere la rinuncia alla proprietà dalla rinuncia all'uso.
Se, infatti, la rinuncia alla proprietà è sempre inammissibile, quella all'uso è stata ammessa a determinate condizioni che andiamo ad elencare:
- il regolamento condominiale contrattuale non deve vietare tale rinuncia;
- tale decisione non deve recare alcun danno all'uso degli altri condomini;
- pur cessando di pagare il consumo della cosa comune, il condomino deve continuare a contribuire alle spese per la sua conservazione.
Autore: Chiara Ruggiero