Macrolesioni: arriva la tabella unica nazionale per i risarcimenti
Avviata dal MISE la pubblica consultazione sullo schema di Dpr che regola la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica tra 10 e 100 punti di invalidità ex art. 138 codice assicurazioni
- Macrolesioni: in arrivo la tabella risarcitoria unica nazionale
- Il nuovo testo dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni
- La nuova Tabella Unica Nazionale
Macrolesioni: in arrivo la tabella risarcitoria unica nazionale
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Nuovo importante passo verso una tabella risarcitoria unica nazionale per i danni non patrimoniali derivanti da macrolesioni. Lo scorso 13 gennaio, infatti, il MISE ha avviato la pubblica consultazione sullo schema di d.P.R. (qui sotto allegato) che condurrà all'atteso regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Tale norma, nella versione aggiornata ad opera della Legge n. 124/2017, reca la disciplina del Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, andando a integrare e modificare la previgente disposizione in materia di cd. macrolesioni, con mutamenti sostanziali (oltre che formali) alla delega governativa per l'adozione della tabella unica nazionale, richiesta dal 2006, avuto riguardo, tra gli altri, alle finalità della previsione, nonché ai criteri di redazione.
Lo schema di d.P.R. in esame persegue dunque, dopo ben 15 anni di attesa, l'ambizioso obiettivo di uniformare e rendere maggiormente certa la materia del risarcimento del danno non patrimoniale delle lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché del danno conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria e del danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata.
Il nuovo testo dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni
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Come evidenzia la relazione introduttiva (qui sotto allegata), il nuovo testo dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni private segna il passaggio a rinnovato approccio interpretativo in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero del danno complessivamente inteso in ogni sua componente, sia biologica che morale, con l'obiettivo di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sviluppatisi nell'ultimo decennio.
Tale approccio interpretativo, con cui si adegua l'esercizio della delega al diritto vivente, trova sublimazione nella nuova previsione recata al comma 2 dell'articolo 138, il quale chiarisce che la tabella unica nazionale sia redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i princìpi e criteri dettati dalla legge, questi ultimi solo in parte mutuati dai precedenti disposti dal Codice.
Danno morale da lesione all'integrità fisica
Sempre la relazione introduttiva evidenzia come naturale conseguenza legislativa del richiamo formulato ai criteri di valutazione giurisprudenziale del danno non patrimoniale sia altresì la previsione del nuovo criterio (lett. e)) secondo cui al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di legge è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.
Onnicomprensiva definitività del risarcimento
Infine, la norma sancisce la onnicomprensiva definitività del risarcimento stante la disposizione secondo cui l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
Altre modifiche formali presenti all'articolo 138 attengono, invece, alla rubrica, al passaggio di delega (dal Ministero della Salute al Mise), nonché alla necessità che l'aumento equitativo del risarcimento del danno possa essere determinato dal giudice, nel limite del 30%, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
La nuova Tabella Unica Nazionale
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Pertanto, a seguito della mutata interpretazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, voluta dal legislatore del 2017, è stata definitivamente superata la proposta di un unico schema di tabella nazionale che unificava microlesioni (invalidità da 1 a 9 punti) e macrolesioni (invalidità da 10 a 100 punti) in attuazione degli originari artt. 138 e 139 del Codice.
La delega attuativa confluita nello schemda di d.P.R. è dunque stata portata avanti dal Mise, coadiuvato dall'Ivass, nel rispetto degli specifrici criteri, principi e regole fissati dalla norma di rango primario.
Come chiarisce la relazione che accompagna lo schema, "l'introduzione di una tabella unica nazionale per entrambi i settori non può che migliorare la situazione complessiva, sia dal punto di vista delle relazioni impresa assicurativa/danneggiato, sia con riferimento ai costi del contenzioso. La tabella, infatti, riduce notevolmente i margini di discrezionalità e, di conseguenza, l'incertezza sui valori dei risarcimenti".
In primis, le regole di valutazione del danno non patrimoniale devono tener conto della consolidata giurisprudenza di legittimità e ciò, da un lato, determina, da un lato, una bipartizione del danno non patrimoniale nelle due componenti del danno biologico (inteso come lesione dell'integrità fisica) e del danno morale (inteso come danno psichico e dinamico-relazionale) e dall'altro una speciale attenzione alla giurisprudenza di merito.
Valori economici dei punti di invalidità
Con riferimento al valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità per le menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, il d.P.R. ha seguito seguito l'impostazione delle tabelle dei valutazione del danno in uso presso il Tribunale di Milano, con alcuni correttivi in relazione alle previsioni di cui all'art. 138.
Per quanto riguarda i valori economici delle singole invalidità, questi vengono determinati con il sistema del punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità, con conseguente incremento del valore economico del punto all'aumentare dell'invalidità e suo decremento al crescere dell'età del danneggiato.
Il valore economico del punto sarà crescente rispetto alla percentuale di invalidità con un'incidenza più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi (moltiplicatore biologico del valore del punto base), mentre sarà decrescente rispetto all'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale (demoltiplicatore demografico del valore del punto base).
Infine, per quanto riguarda la componente di danno biologico, questa viene incrementata in via percentuale e progressiva per punto (moltiplicatore per danno morale), per considerare la componente di danno morale, richiesto ai fini della personalizzazione complessiva della liquidazione.
Autore: Lucia Izzo