Il medico deve informare del rischio di malformazioni fetali
- I rischi di malformazioni fetali vanno comunicati
- La prova della volontà abortiva
- L'interruzione della gravidanza dopo 90 giorni
- Non serve che la malformazione si sia già prodotta
I rischi di malformazioni fetali vanno comunicati
Il medico, di fronte alla sussistenza di una patologia della gestante tale da poter causare delle malformazioni fetali, è tenuto a informare correttamente e compiutamente la sua paziente. Se non vi provvede, come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 653/2020 qui sotto allegata, può essere chiamato a risarcire i danni derivanti dalla mancata interruzione della gravidanza.
La prova della volontà abortiva
Per poter essere risarcita, la donna deve provare in giudizio che, se avesse conosciuto i rischi di malformazioni fetali, avrebbe fatto ricorso all'interruzione della gravidanza a fronte di un pregiudizio grave per la sua salute psichica o fisica.
L'interruzione della gravidanza dopo 90 giorni
Ricordiamo, infatti, che l'articolo 6 della legge 194/1978 stabilisce che la donna può ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni solo se:
- la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
- siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Non serve che la malformazione si sia già prodotta
In proposito, la Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha avuto modo di precisare anche che l'accertamento di processi patologici che sono in grado di provocare delle rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro con un apprezzabile grado di probabilità è sufficiente a giustificare l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell'articolo 6, lettera b), della legge n. 194/1978.
A tal fine, occorre che per la gestante sussista un grave pericolo per la salute fisica o psichica, da accertarsi concretamente e caso per caso, mentre non è necessario che l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta o che risulti strumentalmente o clinicamente accertata.
Data: 23/01/2021 12:00:00Autore: Valeria Zeppilli