Sequestro probatorio
- Oggetto del sequestro probatorio
- Forma del provvedimento
- Modalità di esecuzione
- Riesame del provvedimento di sequestro
- Casi particolari
- Durata del sequestro e restituzione delle cose
Oggetto del sequestro probatorio
Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova disciplinato dal codice di procedura penale e si pone, nella maggior parte dei casi, come normale conseguenza dell'attività di perquisizione.
Non a caso, sia la perquisizione che il sequestro probatorio hanno come oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato; ciò premesso, va evidenziato che il sequestro può, comunque, essere disposto anche a prescindere da una perquisizione.
È utile sottolineare che costituiscono corpo del reato "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo" (art. 253 c.p.p., secondo comma).
Forma del provvedimento
Il sequestro viene disposto dal p.m. nella fase delle indagini preliminari con decreto motivato in cui si individuano le cose da porre sotto sequestro e le finalità del provvedimento.
Copia del decreto viene consegnata all'interessato, quando sia presente.
Al sequestro procede l'autorità giudiziaria direttamente, oppure un ufficiale della polizia giudiziaria, a ciò appositamente delegato con il decreto stesso.
Modalità di esecuzione
Tutta l'attività concernente il sequestro deve essere riportata in un apposito verbale.
Sulle cose sequestrate vengono apposti i sigilli con la sottoscrizione da parte dell'autorità giudiziaria che lo ha disposto e del suo ausiliario.
L'integrità di tali sigilli dev'essere sempre verificata, ogni volta che ne venga chiesta la rimozione.
La custodia delle cose sequestrate è affidata al cancellerie o alla segreteria, a meno che si ritenga più opportuno che la stessa avvenga in un luogo diverso, con le necessarie cautele ed eventualmente dietro il pagamento di una cauzione.
Riesame del provvedimento di sequestro
Contro il decreto di sequestro possono avanzare richiesta di riesame:
- l'imputato
- la persona alla quale le cose sono state sequestrate
- la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione
Tale richiesta non sospende l'esecuzione del sequestro (art. 257 c.p.p., secondo comma).
Casi particolari
Il codice di rito prevede una serie di disposizioni che consentono all'autorità giudiziaria di procedere a sequestro di cose che si trovano in determinati luoghi.
In particolare, è consentito il sequestro di corrispondenza presso gli uffici che forniscono servizi postali, quando vi sia fondato motivo di ritenere che la stessa sia stata inviata dall'imputato o sia diretta all'imputato o abbia comunque relazione con il reato.
Analogamente, l'autorità giudiziaria può sequestrare dati informatici o relativi al traffico e alla localizzazione delle telecomunicazioni, presso gli enti che forniscono servizi in tali settori.
Presso le banche, inoltre, è possibile sequestrare somme di denaro, titoli, valori, documenti e oggetti, se vi sia il fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, anche se non appartengono all'imputato.
I professionisti come gli avvocati, notai, medici, i pubblici impiegati e tutti gli altri soggetti indicati negli artt. 200 e 201 c.p.p. sono tenuti a consegnare atti, documenti e dati informatici, a meno che non dichiarino che si tratti di segreto di Stato o di segreto professionale.
Durata del sequestro e restituzione delle cose
Essendo finalizzato all'accertamento dei fatti di causa, il sequestro può terminare anche prima della pronuncia della sentenza, qualora ne siano venute meno le esigenze a fini probatori.
In tal caso, le cose sequestrate vengono restituite all'avente diritto, eventualmente con l'obbligo di ripresentarle in caso di richiesta dell'autorità giudiziaria. In tal caso può essere prevista una cauzione a carico del ricevente.
L'ultimo comma dell'art. 262 c.p.p. dispone espressamente che le cose sequestrate sono restituite all'avente diritto dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, salvo che ne sia disposta la confisca.
La restituzione è disposta con ordinanza dal giudice o con decreto motivato dal p.m., mentre dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione provvede il giudice dell'esecuzione.
Data: 21/02/2021 11:00:00Autore: Marco Sicolo