Avvocati d'ufficio: formazione ridotta causa Covid
I chiarimenti del CNF su obblighi formativi e permanenza o inserimento nell'elenco unico difensori in una nota dei coordinatori delle Commissioni CNF per difesa d'ufficio e accreditamento della formazione
- Difensori d'ufficio e verifica annuale permanenza requisiti
- Covid-19 e crediti formativi ai fini della difesa d'ufficio
- Reiscrizione nell'elenco difensori d'ufficio
Difensori d'ufficio e verifica annuale permanenza requisiti
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A fornire le necessarie precisazioni in ordine alla valutazione del rispetto, ai fini dell'inserimento e della permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, dell'obbligo di formazione continua, in relazione alla possibilità di compensazione dei crediti prevista dal Regolamento CNF in materia di formazione, ci ha pensato una nota congiunta (qui sotto allegata) dei coordinatori della Commissione per la difesa d'ufficio e della Commissione per l'accreditamento della formazione del CNF.
Il documento rammenta come, dal primo inserimento nell'elenco dei difensori di ufficio, la legge preveda che vadano annualmente verificati i requisiti per la permanenza nell'elenco medesimo. In particolare, in sede regolamentare, è stabilito che il requisito relativo all'obbligo di formazione continua si intende rispettato qualora il richiedente abbia conseguito, nell'anno antecedente la richiesta, n. 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie (rif. Art. 12 Regolamento formazione continua).
La verifica annuale non consente la compensazione dei crediti formativi, che, ai fini del rispetto dell'obbligo, fonda sulla valutazione triennale, mentre il controllo in sede di requisiti per la permanenza (ma anche per l'inserimento) nell'elenco dei difensori di ufficio, avviene annualmente, con la conseguenza che si dovrà avere riguardo sempre e solo al numero dei crediti definiti dal Regolamento con riferimento all'anno antecedente la richiesta.
Pertanto, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito del rispetto dell'obbligo di formazione continua, si dovrà fare esclusivo riferimento ai crediti conseguiti dall'avvocato nell'anno antecedente la domanda.
Covid-19 e crediti formativi ai fini della difesa d'ufficio
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La nota congiunta si premura di ricordare quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense con delibera adottata in data 20 marzo 2020: in ragione della sospensione dell'attività giudiziaria determinata dall'emergenza sanitaria, il CNF ha modificato il proprio Regolamento per la Difesa di Ufficio, riducendo il numero dei crediti formativi ai fini della difesa di ufficio per l'anno della pandemia (2020), che sono passati da 15 a 5, di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.
Alla nota è stato anche allegato il verbale della seduta del 18 dicembre 2020, con cui il Consiglio Nazionale Forense ha tra l'altro deliberato che nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. n. 247/2012 mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materia obbligatorie, che potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.
Pertanto con riferimento alle domande di iscrizione che verranno formulate nel 2021 e di quelle di permanenza per l'anno 2022 (da presentarsi entro il 31 dicembre 2021) sarà necessario attestare di avere conseguito nell'anno 2020 (anno antecedente la richiesta) 5 crediti formativi di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.
Reiscrizione nell'elenco difensori d'ufficio
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Infine, al fine di agevolare la reiscrizione dei colleghi cancellati dall'elenco per difetto di taluno dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento, è stata eliminata la norma che impediva il reinserimento prima che fossero trascorsi due anni dalla delibera di cancellazione.
Da ciò consegue che il professionista cancellato per carenza dei requisiti, nel momento in cui questi ultimi saranno integrati, potrà immediatamente proporre nuova richiesta di inserimento nell'elenco.
Data: 05/02/2021 06:00:00Autore: Lucia Izzo