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Vaccini: no al risarcimento per l'esavalente

Per la Cassazione, lo Stato non deve indennizzare l'encefalopatia da cui è affetta una bambina se non vi è prova che la patologia derivi dalla somministrazione di vaccini


Serve la ragionevole probabilità scientifica

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Con l'ordinanza numero 2474/2021 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso della famiglia di una bambina affetta da encefalopatia, che pretendeva di ottenere dallo Stato l'indennizzo di cui alla legge numero 210/1992, lamentando la connessione della predetta patologia con le vaccinazioni esavalente e di Prevenar cui la piccola si era sottoposta.

Per i giudici, infatti, il nesso causale tra il danno e le vaccinazioni va valutato secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica e non può configurarsi, come nella specie, solo come un'ipotesi possibile.

La prova del danno da vaccino

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Chi pretende di essere indennizzato per un presunto danno da vaccinazione deve più nel dettaglio dimostrare:

La storia clinica del vaccinato va valutata nel complesso

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Nel caso di specie, i giudici del merito avevano recepito le analisi e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in grado di appello, il quale aveva valutato tutti gli elementi acquisiti in giudizio mettendoli in relazione alla storia clinica della bambina, tenendo conto dei criteri temporali e della continuità fenomenica e considerando lo stato delle acquisizioni della scienza medica ed epidemiologica.

Sulla base di tali riflessioni, aveva escluso che tra le vaccinazioni e la malattia vi fosse correlazione secondo un rilevante grado di probabilità scientifica. Piuttosto, l'encefalopatia è stata ritenuta con alto livello di probabilità di tipo congenito e tanto è bastato a escludere l'indennizzo: la prova fornita dalla famiglia della piccola non è risultata sufficiente.

Data: 05/02/2021 09:00:00
Autore: Valeria Zeppilli