Occupazione femminile 2021
- Occupazione femminile in calo
- Un primo intervento del legislatore: la Legge Fornero
- La Legge di Bilancio 2021 "rispolvera" gli incentivi della legge Fornero
Occupazione femminile in calo
Un primo intervento del legislatore: la Legge Fornero
La donna angelo del focolare domestico è ormai una figura retaggio del passato, frutto di una cultura patriarcale che non ha più ragion di essere in una società moderna. La posizione della donna, soprattutto nel mercato del lavoro, è mutata considerevolmente. Sempre più donne in carriera ma il percorso è tutt'altro che rettilineo e vi è comunque la necessità di una normativa in grado di "svecchiare" taluni settori. In merito all'occupazione femminile, già la Legge 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita) ha previsto taluni incentivi volti proprio ad aumentare la presenza lavorativa femminile. La Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero) all'art. 4, commi 9-11 enuncia importanti sgravi contributivi per il datore di lavoro in vista dell'assunzione di forza lavoro femminile. Si può parlare di opportunità forse non adeguatamente sfruttate, anche perché il percorso per la piena affermazione della donna, in ambito lavorativo, necessita in primis di tempo e di un radicale cambio culturale.
Le novità della riforma
Nello specifico, la normativa in questione (art. 4 co. 11 l. 92/2012) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2013, una riduzione pari al 50% dei contributi posti a carico del datore di lavoro, per l'assunzione di:
1) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 18, lettera e) del Regolamento 800/2008 della Commissione Europea, individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze.
Sono dovute talune precisazioni, il da ultimo citato decreto interministeriale dovrebbe individuare i settori caratterizzati da una notevole disparità occupazionale di genere. In sostanza, è rimesso allo Stato membro, annualmente, l'individuazione di tali settori. Il nostro Stato vi ha provveduto tramite Decreto interministeriale del 16 ottobre 2020 - emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze- che individua, per l'anno 2021, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'lstat in relazione alla media annua del 2019. I settori e professioni individuati rilevano - limitatamente al settore privato - ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l'anno 2021.
2) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L'agevolazione è concessa per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine, elevabili a 18 in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato.
La Legge di Bilancio 2021 "rispolvera" gli incentivi della legge Fornero
Inutile dire che il Covid ha stravolto le vite di tutti, ha avuto ripercussioni in ogni ambito: sull'economia, sulle finanze delle famiglie e ha richiesto nuove (o meglio, maggiori) tutele rispetto a quelle previgenti. La legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) , entrata in vigore il 1° gennaio 2021 estende, potenziandoli, gli sgravi contributivi già previsti dall'art. 4 della L. 92/2012 in tema di "assunzioni femminili".
In particolare, per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, è previsto -in via sperimentale- che i datori di lavoro potranno "usufruire" di uno sgravio sui contributi previdenziali pari al 100% e nel rispetto di una soglia massima di 6000 € annui.
Da precisare, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro nell'approfondimento del 19 gennaio 2021 ha chiarito che la normativa, essendo prevista in via sperimentale per il biennio di riferimento, sarà applicabile ai contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato intervenute tra le parti nel corso del predetto periodo.
Sempre nel citato approfondimento viene specificato che l'esonero totale non potrà invece essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo determinato, che pertanto saranno soggette all'ordinaria riduzione contributiva pari al 50%.
Senz'altro, in un'epoca come quella attuale, segnata da una profonda crisi scaturita da una pandemia mondiale, che ha stroncato sul nascere nuove imprese e fatto vacillare anche le fondamenta più solide, una normativa che incentivi l'assunzione di donne non può che essere accolta con favore. Il problema è che l'immissione di lavoratrici-donne era difficile già in tempi non sospetti.
Di conseguenza, sì, gli strumenti che incentivano l'occupazione femminile sono senz'altro buona cosa ma devono essere visti come un trampolino di lancio, un primo gradino per migliorare progressivamente la condizione della donna nel nostro Paese. L'aumento del lavoro, l'inclusione della donna, non può che essere un fattore di crescita e progresso ed è per questo che deve essere non solo incentivata, ma pienamente realizzata in una società civile.
Autore: Antonia De santis