Cartelle e ingiunzioni locali: stop fino al 28 febbraio
Il D.L. 7/2021 rinvia i termini per notificare cartelle e ingiunzioni locali, mentre i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 marzo
- Proroga termini attività di riscossione
- Sospensione versamenti entrate tributarie e non tributarie
- Cartelle locali e proroga al 28 febbraio
Proroga termini attività di riscossione
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Con il D.L. n. 7 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, è stata disposta un'ulteriore proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari. Nel dettaglio, il provvedimento segue la scia delle precedenti proroghe, differendo ulteriormente al 28 febbraio 2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal D.L. n. 3/2021, contestualmente abrogato.
Questo differimento dei termini, previsto ogni volta per brevi periodi, da un lato, ha fatto tirare ai contribuenti un sospiro di sollievo, ma, dall'altro, ha assicurato ben poche garanzie creando numerose incertezze, sia tra gli enti interessati che tra i soggetti a cui è affidato il servizio di riscossione.
Il provvedimento, sulla scia di quelli adottati in precedenza, proroga i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Sospensione versamenti entrate tributarie e non tributarie
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Oltre all'invio delle cartelle rimarrà sospeso per un altro mese anche il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Dunque vengono bloccati nuovamente anche i versamenti delle entrate locali, il cui stop va avanti da ormai un anno, poiché decorre dall'8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per quanto riguarda i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero entro il 31 marzo 2021. L'art. 1 del D.L. 7/2021 fa salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione, nel periodo dal 1° al 15 gennaio 2021, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.
Ancora, resteranno acquisiti, quanto ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999. Non è previsto il rimborso delle somme già versate.
Cartelle locali e proroga al 28 febbraio
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Nonostante la norma faccia riferimento ai soli atti adottati dagli agenti della riscossione, deve ritenersi che la stessa regola possa analogamente trovare validità per coloro che sono affidatari delle attività degli enti locali, che provvedono alla riscossione tramite ingiunzione (R.D. n. 639/1910), come richiamato dallo stesso art. 1 del D.L. 7/2021 nella parte riguardante lo svolgimento delle azioni esecutive.
Per le entrate locali, differentemente dai tributi erariali, dall'8 marzo al 31 maggio lo stop è valso per i soli termini di decadenza delle attività di accertamento. Agli accertamenti delle entrate locali la sospensione si applica solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi.
Tra l'altro, l'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 ha disposto la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei soli termini di prescrizione e decadenza per quanto riguarda le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali. Tale norma non ha dunque sospeso l'attività degli enti impositori, limitandosi a spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione. Successive proroghe sono state poi dettate dal D.L. Rilancio (n. 34/2020), dal D.L. n. 129/2020, e, infine, dall'abrogato D.L. 3/2021.
Autore: Lucia Izzo