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Avvocati: ordini contro le specializzazioni

Il Coa Roma impugna il Regolamento sulle specializzazioni forensi per violazione della legge professionale. Azione giudiziaria condivisa dagli Ordini di Napoli e Palermo


Coa Roma contro le specializzazioni forensi

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Specializzazioni forensi, il regolamento viola la legge professionale. Per questo motivo è stato impugnato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma. Ricordiamo che il Regolamento sulle specializzazioni forensi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2020 n. 308. Il Coa romano, con delibera unanime del 4 Febbraio scorso, ha portato davanti al Tar il Decreto 163/2020 che stabilisce le modalità di conseguimento del titolo di Avvocato Specialista per violazione della legge professionale (247/2012). All'azione giudiziaria si sono affiancati con uguali decisioni i Consigli dell'Ordine di Palermo e Napoli.

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I motivi di illegittimità, l'obbligo di stipula delle convenzioni

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Nel mirino del Presidente Antonino Galletti, l'illegittimità della «previsione secondo la quale gli ordini professionali per partecipare al percorso formativo dei futuri specialisti debbano stipulare apposite convenzioni con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative» perché la legge, nel caso di specie, riconosce agli Ordini la mera facoltà di farlo, e dunque la possibilità di procedere anche autonomamente «al pari del Consiglio nazionale forense –senza necessità del consenso di soggetti privati».

Le violazioni riscontrate

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La violazione riguarda l'articolo 9 delle legge 247/2012 ed «ingiustamente offensiva e penalizzante» per gli ordini che «sono addirittura esclusi dal percorso formativo dei futuri specialisti nei settori dove, non esistendo associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, sono nell'impossibilità di stipulare convenzioni all'uopo abilitanti». A ciò si aggiunga che il legislatore «fa riferimento ai soli settori di specializzazione, apparendo dunque singolare la suddivisione di conio regolamentare dei tre settori principali (civile, penale ed amministrativo) in svariati "indirizzi" che poi hanno rilievo anche esterno, determinando le modalità del percorso formativo e consentendo la spendita dell'indirizzo nei confronti di terzi».

Data: 06/02/2021 11:00:00
Autore: Gabriella Lax