L'errore del medico non sempre genera responsabilità penale
- Il ragionamento controfattuale serve sempre
- La specifica attività richiesta al sanitario
- Il grado della colpa
Il ragionamento controfattuale serve sempre
La sentenza n. 4063/2021 della Corte di cassazione, qui sotto allegata, è tornata a sancire l'importanza fondamentale del ragionamento controfattuale al fine dell'affermazione della responsabilità penale del medico.
Per i giudici, infatti, l'errore del sanitario non può tradursi, da solo, in una condanna.
La specifica attività richiesta al sanitario
Il giudice, nel procedere al giudizio controfattuale, deve fare riferimento all'attività specifica richiesta al sanitario, sia essa diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o di altra natura.
Più precisamente deve trattarsi dell'attività ritenuta idonea, ove realizzata, a scongiurare l'evento lesivo che si è invece verificato o a ritardarlo.
Il grado della colpa
La Corte si è poi soffermata sulla rilevanza che, tra gli elementi che vanno indicati dal giudice in motivazione, deve essere data alla specificazione del grado della colpa, dal quale discendono conseguenze importantissime. Tale elemento infatti, anche alla luce della normativa che si è susseguita negli ultimi anni in materia di responsabilità medica, risulta fondamentale.
In particolare, occorre tenere conto del discostamento dalle linee guida o, comunque, del grado di difficoltà dell'atto medico, stabilendo la qualità della colpa (ovverosia se si è trattato di colpa per imprudenza, negligenza o imperizia) e il suo grado, onde verificare in quale previsione normativa rientri il caso concreto.
Data: 08/02/2021 10:00:00Autore: Valeria Zeppilli