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Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari

L'art. 433 bis c.p. sanziona chi, con qualunque mezzo o modalità, compromette la sicurezza delle installazioni nucleari, potendo causare un disastro


Il testo dell'art. 433 bis c.p.

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Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.

Bene giuridico tutelato dall'art. 433 bis c.p. e procedibilità

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 433 bis c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, tuttavia il tentativo ex art. 56 c.p. è astrattamente configurabile, sebbene il Giudice abbia il compito di valutare, caso per caso, il potenziale lesivo e la presenza di persone che possano rimanere coinvolte nel disastro. In ragione di questi presupposti, la dottrina si è rivelata, quasi all'unanimità, tendenzialmente proclive a voler ammettere che si tratta di un reato di pericolo concreto.

La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 433 bis c.p.

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La norma, ai fini della perimetrazione della responsabilità penale, utilizza un verbo dal significato particolarmente ellittico, ovvero attentare. Non viene specificato quale sia il comportamento che viene sanzionato, donde può desumersi che il delitto sia a forma libera. L'unico dettaglio ad essere specificato è che il soggetto agente (chiunque) metta in pericolo la pubblica incolumità, danneggiando (e quindi compromettendo la sicurezza) delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari.

La pena

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La pena prevista per la condotta di cui all'art. 433 bis c.p. è della reclusione da quattro a otto anni. Per i fatti di cui al comma 2 la pena è della reclusione da cinque a venti anni.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Data: 16/02/2021 13:00:00
Autore: Daniele Paolanti