Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
- Il testo dell'art. 435 c.p.
- Bene giuridico tutelato e procedibilità
- La condotta sanzionata dall'art. 435 c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 435 c.p.
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Bene giuridico tutelato e procedibilità
Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 434 c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, tuttavia il tentativo ex art. 56 c.p. non è configurabile, dal momento che il soggetto agente serba il proposito di fabbricare materiali atti ad attentare alla pubblica incolumità. In ragione di questi presupposti, la dottrina si è rivelata, quasi all'unanimità, tendenzialmente proclive a voler ammettere che si tratta di un reato di pericolo concreto. La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.
La condotta sanzionata dall'art. 435 c.p.
L'art. 435 c.p. presenta un impianto strutturale diverso rispetto alle fattispecie che lo precedono. Infatti, mentre le altre norme (come quella del crollo di costruzioni o disastro a impianti nucleari) facciano riferimento al concetto di attentare, nel delitto in esame è punita la fabbricazione, la detenzione o semplicemente acquistino materie esplodenti, asfissianti (atte quindi a precludere la respirazione), accecanti (tali da impedire la vista), tossiche (nocive per l'organismo umano) o infiammabili. Le condotte sanzionate, posto che sotto il profilo del corpo di reato ricadono le materie cennate, sono tre: fabbricazione, detenzione o acquisto di materiale esplodente, asfissiante, accecante, tossico o infiammabile. La norma punisce anche, riservando il medesimo trattamento, chiunque fabbrichi, detenga o acquisti sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di materiale esplodente, accecante, asfissiante, infiammabile o tossico.
La pena
La pena prevista per la condotta di cui all'art. 435 c.p. è della reclusione da uno a cinque anni.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, è il dolo specifico ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto al fine di attentare alla pubblica incolumità.
Data: 15/04/2021 21:00:00Autore: Daniele Paolanti