Monopattini: niente casco
- Imporre il casco per i monopattini scoraggia gli utenti
- Da annullare l'ordinanza che impone il casco a chi va sul monopattino
- Non c'è urgenza, il Sindaco inoltre non è competente
Imporre il casco per i monopattini scoraggia gli utenti
Il Tar Firenze con la decisione dell'8 febbraio 2021 (sotto allegata) accoglie il ricorso avanzato da due società che gestiscono il servizio di sharing dei monopattini, perché non solo non sussiste l'urgenza che giustifica l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, ma anche perché il Sindaco non è competente ad adottare provvedimenti di natura gestoria ed esecutiva. Si ricorda infatti che il legislatore con il Dlgs n. 285/1992 ha trasferito i poteri di gestione dagli organi politici alla dirigenza. Ma vediamo come il Tar Firenze è giunto a questa decisione.
Da annullare l'ordinanza che impone il casco a chi va sul monopattino
Due società, che gestiscono il servizio sharing dei monopattini, ricorrono al Tar Firenze per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza del Sindaco del capoluogo toscano n. 508/2020 che impone l' "Obbligo di indossare un idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell'art. 1 della legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze."
Le due società dichiarano infine di riservarsi in merito a eventuali azioni per il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'ordinanza impugnata in quanto, a loro dire, l'imposizione del casco scoraggia all'utilizzo del monopattino.
Non c'è urgenza, il Sindaco inoltre non è competente
Per il Tar Firenze, che accoglie il ricorso avanzato dalla due società ricorrenti "Non vi è dubbio (…) che l' ordinanza impugnata è suscettibile di incidere sulle scelte dell'utenza in ordine alla facoltà di avvalersi del monopattino rispetto ad altri mezzi di trasporto urbano che non richiedono la disponibilità di un casco."
Il Tar ritiene inoltre fondata e assorbente la censura con cui le ricorrenti denunciano il vizio d'incompetenza, in quanto "i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada,
assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente."
Solo le decisioni di maggiore impatto per la collettività infatti possono essere assunte dal Sindaco, ma non spetta al giudice dire cosa presenta maggiore o minore incidenza, ma al legislatore, che deve tenere conto, nel decidere, della delicatezza degli interessi coinvolti.
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Data: 11/02/2021 10:00:00Autore: Annamaria Villafrate