Buoni pasto non imponibili anche per lo smart working
- Buoni pasto smart working, il quesito
- Buoni pasto lavoratori agili non concorrono a formazione reddito di lavoro
- Buoni pasto smart working, non imponibili ai fini Irpef
Buoni pasto smart working, il quesito
Anche nel caso del lavoro agile il trattamento fiscale buoni pasto sarà analogo a quello dell'attività lavorativa svolta in sede. A chiarirlo è l'interpello dell'Agenzia delle Entrate – DRE Lazio n. 956-2631/2020 (in allegato).
Il quesito posto è se, ai fini delle imposte dirette, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, erogato in favore dei propri lavoratori agili, concorra o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente. e se, in qualità di sostituto di imposta, si sia tenuti ad operare la ritenuta a titolo d'acconto Irpef sul valore del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto che viene assicurato ai propri lavoratori dipendenti che svolgono la prestazione di lavoro in modalita? smart working.
Buoni pasto lavoratori agili non concorrono a formazione reddito di lavoro
L'Agenzia delle entrate ritiene che i buoni pasto ai lavoratori agili non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle impose sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Pertanto, l'istante non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart working, la ritenuta a titolo di acconto Irpef, prevista dall'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.
Buoni pasto smart working, non imponibili ai fini Irpef
In primis, l'Agenzia fa riferimento al Tuir che, all'articolo 51, comma 2, lettera c stabilisce un regime di favore per detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto. I buoni pasto sono parzialmente esenti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente: fino a 4 euro in forma cartacea, fino a 8 euro in forma elettronica.
Per quanto stabilito dal regolamento in materia di servizi sostitutivi di mensa (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017), il buono pasto può essere corrisposto anche agli assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale ed anche quando l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; ciò in quanto la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.
Al riguardo, analogamente a quanto affermato con nella risoluzione n. 118/E del 2006, l'«Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa», la cui formulazione ricalca, per quanto di interesse in questa sede, quella del citato D.M. n. 122 del 2017, si rileva che il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonche? qualora l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione, in effetti, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa e? sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili. In ogni caso la normativa fiscale non prevede una definizione delle prestazioni sostitutive di mensa limitandosi a prevederne la non concorrenza al reddito nei limiti descritti.
In assenza, pertanto, di disposizioni che limitano l'erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, si ritiene che per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trovi applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Data: 14/02/2021 06:00:00Autore: Gabriella Lax