Controversie sul credito pignorato? Imposta di registro all'1%
- No all'imposta fissa
- Accertamento dell'esistenza di ricchezza
- Nessuna disparità di trattamento tra accertamento e condanna
No all'imposta fissa
La sentenza che accerta l'esistenza o l'ammontare del credito pignorato è sottoposta all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% e non nella misura fissa: non ha dubbi in proposito la Corte di cassazione che, nell'ordinanza numero 3459/2021 qui sotto allegata, è giunta a questa conclusione partendo dal presupposto che tale pronuncia rientra tra gli atti dell'autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
Accertamento dell'esistenza di ricchezza
Del resto, l'articolo 8, comma 1, lettera c) della tariffa – parte prima allegata al d.p.r. n. 131/1986, nel sancire che tali atti di accertamento scontano l'imposta di registro all'1%, si riferisce non solo all'accertamento costitutivo ma anche ai provvedimenti privi di contenuto traslativo o ablatorio che si risolvono in un accertamento dell'esistenza di ricchezza.
Nessuna disparità di trattamento tra accertamento e condanna
Per la Corte di cassazione, in proposito va anche rilevato che la circostanza che, invece, le sentenze di condanna rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA se dispongano il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a tale imposta non vale a determinare un'illegittima disparità di trattamento.
Come già rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 177/2017, infatti, "il fatto che l'accertamento del diritto di credito costituisca il necessario antecedente logico-giuridico della condanna non rende omogenee le fattispecie messe a confronto, neppure ai fini del regime tributario agevolato".
Così, gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale scontano l'imposta di registro all'1% anche quando riguardano corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
Data: 13/02/2021 09:00:00Autore: Valeria Zeppilli