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Bonus facciate 2021: le novità

Ecco le novità Enea sul bonus facciate per interventi di efficientamento energetico come da vademecum aggiornato al 25 gennaio 2021


Interventi di efficientamento energetico facciate

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Enea nel Vademecum aggiornato al 25 gennaio 2021 (sotto allegato) prevede alcune novità per quanto riguarda la documentazione che deve essere inviata all'Agenzia al fine di beneficiare del bonus facciate del 90%.

Come chiarisce Enea però "il presente Vademecum riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all'ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino i requisiti richiesti."

Vediamo quindi cosa dice Enea sul bonus facciate per le opere che prevedono il suo coinvolgimento.

Cos'è il bonus facciate

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Il bonus facciate, prorogato anche per l'anno 2021, consiste in una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi eseguiti sulle facciate degli edifici.

Un'agevolazione che consente di recuperare il 90% dei costi dei lavori realizzati sulla parte esterna degli edifici siti nelle zone A e B, come individuate dal decreto 1444/1968, anche se le Regioni o i Comuni possono indicare nelle loro normative o regolamenti zone assimilabili.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote di pari importo, i costi pertanto si recuperano in 10 anni, a meno che non si decida di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

I destinatari della detrazione

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Possono beneficiare del bonus facciate i contribuenti soggetti Irpef o Ires residenti in Italia o all'estero, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile (di qualsiasi categoria e destinazione d'uso) sul quale, nel caso di specie, vogliono eseguire opere di riqualificazione energetica.

La detrazione non riguarda invece coloro che hanno solo un reddito assoggettato a tassazione separata o soggetto a imposta sostitutiva.

Opere e spese detraibili

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Beneficiano della detrazione solo i lavori che vengono eseguiti sulle facciate esterne, ovvero su quelle visibili dalla strada o da un luogo pubblico. Sono pertanto escluse le opere sulle facciate che si affacciano su giardini o cortili interni.

Gli interventi però devono influire dal punto di vista termico o devono interessare il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e devono rispettare i requisiti minimi indicati nel D.M. 26.06.2015.

Le opere devono inoltre rispettare determinati requisiti di trasmittanza termica iniziali e finali, come indicato nel Vademecum.

Si possono detrarre nella misura del 90% anche le spese professionali legate all'intervento, quelle per la fornitura e la posa in opera del materiale necessario alla coibentazione, quelle per il suolo pubblico e per le opere provvisionali e accessorie.

Enea: documenti da inviare e conservare

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Eseguiti i lavori è necessario trasmettere all'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica (dalla pagina web https://detrazionifiscali.enea.it/) la "Scheda descrittiva dell'intervento" entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere" che deve essere redatta a da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al relativo albo professionale.

Chi esegue i lavori deve inoltre conservare i seguenti documenti tecnici:

Leggi anche:
- Bonus facciate: come usufruire dello sconto
- Bonus facciate: i chiarimenti dell'Agenzia
- Bonus facciate 2020

Data: 14/02/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate