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Autovelox: determina dirigenziale priva di valenza legale a fini sanzionatori

Per il Tribunale di Milano, per la validità degli accertamenti via autovelox i dispositivi devono essere muniti di omologazione con apposito Decreto Ministeriale


Autovelox e validità accertamenti

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Per la validità degli accertamenti, gli autovelox devono essere muniti di omologazione o di approvazione con apposito Decreto Ministeriale, la cui validità è subordinata alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Una determina dirigenziale è un atto prettamente amministrativo, privo di qualunque valenza legale ai fini sanzionatori.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Milano, in una sentenza depositata il 7 gennaio 2021 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso contro il verbale di contestazione elevato per violazione dei limiti di velocità alla proprietaria di un veicolo vittoriosamente assistita dalla Globoconsumatori Onlus.
Il rilevamento era avvenuto tramite apparecchiatura utilizzata per la misurazione della velocità in modalità automatica che, rammenta il magistrato meneghino, ai sensi dell'art. 142, comma 6 C.d.S., deve essere debitamente omologata.
Il Comune, costituitosi in giudizio, aveva evidenziato come l'omologazione fosse stata ottenuta attraverso il Decreto n. 4130/2004, e che il modello utilizzato risultava conforme alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso il MIT. Specificava altresì che il dispositivo era stato approvato dal Ministero e che la necessità di omologazione non avrebbe attenuto alla singola apparecchiatura in concreto utilizzata, bensì al modello al quale la stessa era conforme
Dunque, la difesa dell'ente accertatore, lascia intendere che il documento 4130/2004 sia stato rilasciato per lo strumento concretamente utilizzato, ma in detto documento, evidenzia il Tribunale, non esiste nessun riferimento allo strumento concretamente utilizzato. Non va, inoltre, dimenticato, come la anche la Cassazione (sent. n. 15042/11) abbia stabilito il principio di diritto che il modello dello strumento deve essere omologato, mentre quello concretamente utilizzato deve essere approvato.

Approvazione effettuata con determina dirigenziale

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Per il Tribunale, dunque, l'approvazione effettuata con determina dirigenziale n. 4130/2004 (e non con decreto) è rilasciata, quindi, nel solo interesse del costruttore quale atto prodromico per la richiesta dell'omologazione al Ministero competente dello Sviluppo Economico. Pertanto, nel caso di specie non risulta alcuna omologazione e nemmeno un'approvazione dello strumento utilizzato.
La debita omologazione, tra l'altro, è richiamata anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113/2015, affinché possano essere considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature. Il Comune, costituendosi, ha affermato che l'apparecchiatura aveva ottenuto l'approvazione da parte del MIT mediante determina dirigenziale (Decreto n. 4130/2004) ritenendo i due termini (omologazione e approvazione) erroneamente sinonimisecondo il Tribunale di Milano.
Come si legge nella sentenza in commento, "l'emissione del Decreto Ministeriale di omologazione (come ribadito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 113/2015 e della legge n. 273/1991), quale atto tecnico, spetta esclusivamente al Ministero dello Sviluppo Economico e non al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, poiché gli autovelox sono strumenti di misura e, come tali, soggetti alla legge n. 273/1991 e, in ogni caso, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (come stabilito dall'art. 73 della Costituzione e dalla legge 400/1988 per la loro validità e attività)".

Omologazione e approvazione non sono sinonimi

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Inoltre, il Tribunale ritiene che i due termini non siano sinonimi sebbene lo sembrino nel linguaggio corrente: "infatti, nemmeno il legislatore (ai commi 2° e 3° dell'art. 345 del d.P.R. 495/1992) li utilizza allo stesso modo perché rappresentativi di due procedure ben distinte e, peraltro, lo stesso Codice della Strada, ai fini dell'accertamento automatico delle infrazioni, richiede espressamente l'utilizzo di apparecchiatura debitamente omologate e non meramente approvate".
In conclusione, le apparecchiature approvate non sono legittimate a produrre prove relative all'accertamento della velocità. Appare quindi chiaro, si legge in sentenza, che l'autovelox debba essere munito di omologazione o di approvazione con apposito Decreto Ministeriale, la cui validità è subordinata alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di specie, nel verbale, non risulta menzionato alcun Decreto Ministeriale degno di riscontro ne tanto meno appare reperibile la sua pubblicazione su alcuna G.U. ma solo una determina dirigenziale che non è certamente un atto emanato dall'ordinamento giuridico a un atto prettamente amministrativo privo di qualunque valenza legale ai fini sanzionatori da tanto deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale impugnato.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
Data: 16/02/2021 09:00:00
Autore: Lucia Izzo