Rimborso Iva non spettante: si può sanzionare?
- Il rimborso IVA non spettante
- Contestazione e principio di legalità
- L'annullamento in autotutela dell'Agenzia delle entrate
Il rimborso IVA non spettante
Non è punibile con la sanzione amministrativa-tributaria l'ottenimento di un rimborso IVA non spettante: questo è quanto deciso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pesaro, in sede di annullamento in autotutela giudiziale di un atto di contestazione impugnato dal contribuente dinanzi al Giudice Tributario.
Alla base della decisione c'era la richiesta, da parte di una società, di un rimborso IVA che era stato regolarmente erogato dall'Agenzia delle Entrate; in un secondo momento tuttavia, a seguito di un controllo, l'Amministrazione finanziaria aveva verificato l'illegittimità del rimborso e aveva notificato alla contribuente un atto di contestazione irrogando una sanzione sul presupposto che l'ottenimento del rimborso non dovuto sarebbe equivalso a un omesso versamento diretto.
Contestazione e principio di legalità
La società ha impugnato l'atto di contestazione dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, sostenendo l'illegittimità della sanzione per contrarietà al principio di legalità previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 472/97, concreta applicazione dell'art. 25 della Costituzione.
La norma sanzionatoria richiamata dall'Ufficio, infatti, puniva solo l'omesso versamento d'imposta e non anche la richiesta e l'ottenimento di un rimborso IVA, ancorché non spettante che, in ogni caso, era stato erogato dall'Ufficio a seguito di una apposita istruttoria.
L'annullamento in autotutela dell'Agenzia delle entrate
L'Ufficio in un primo tempo si è costituito in giudizio sostenendo che «l'ottenimento del rimborso IVA, non spettante non per inesistenza del credito, ma solo per difetto dei presupposti, equivale nella sostanza ad un tardivo pagamento, traducendosi nella disponibilità anticipata da parte del contribuente di una somma che, viceversa, sarebbe dovuta rimanere nella casse dell'Erario ancora per un certo tempo».
La contribuente tuttavia, con successiva memoria, ha chiarito che quanto sostenuto dall'Ufficio consisteva in un'interpretazione analogica della norma, non applicabile in ambito sanzionatorio. La difesa della società ha chiarito, inoltre, che la tesi erariale era errata anche sotto un ulteriore profilo in quanto l'ottenimento di un rimborso non spettante non avrebbe comunque potuto configurare un tardivo pagamento, dal momento che la contribuente, anche senza il rimborso, sarebbe restata a credito d'imposta, quindi non tenuta ad alcun versamento diretto.
La condotta della contribuente, tra l'altro, non avrebbe potuto comportare alcun danno per l'Erario, dal momento che la somma ottenuta a rimborso sarebbe comunque stata utilizzata in detrazione.
L'Agenzia delle Entrate, preso atto delle argomentazioni difensive, ha deciso di annullare in autotutela l'atto di contestazione notificato, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Fabio Campanella, Avvocato in Milano ed Ascoli Piceno, www.ctlf.it
Data: 25/02/2021 12:00:00Autore: Fabio Campanella