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Polizza casalinghe: l'Inail fa il punto

L'Inail con la circolare n. 6 dell'11 febbraio 2021 illustra in modo completo il funzionamento dell'assicurazione per gli infortuni delle casalinghe


Circolare Inail assicurazione casalinghe

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Con la circolare n. 6 datata 11 febbraio 2021 (sotto allegata con modulo di domanda) l'Inail fa il punto sull'assicurazione per le casalinghe alla luce del decreto del Ministero del Lavoro e dell'Economia del 13 dicembre 2019, che attua quanto previsto dal comma 534 comma 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che ha modificato la legge n. 493/1999 istitutiva dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, la cui iscrizione, a partire dal primo gennaio 2020 può avvenire solo online.

Soggetti assicurati

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I soggetti che dal primo gennaio 2019 sono obbligati a iscriversi all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico sono coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

Importante precisare che:

Attività coperte dall'assicurazione

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Sono coperte dall'assicurazione le attività di cura delle persone e dell'ambiente domestico, dovendosi intendere per ambito domestico quello dell'immobile di civile abitazione (comprese le pertinenze e le parti comuni del condominio) in cui dimora il nucleo familiare dell'assicurato o il singolo assicurato se il nucleo si compone di una sola persona.

Si considerano avvenuti in ambito domestico anche gli infortuni che si verificano nella casa (anche in affitto) in cui si trascorrono le vacanze, purché sita nel territorio nazionale.

Per immobili di civile abitazione devono intendersi:

Sono coperti dall'assicurazione anche gli infortuni che si verificano all'interno delle roulotte durante le vacanze o all'interno delle costruzioni destinate ad abitazione per una comprovata difficoltà dell'assicurato di disporre di un immobile di civile abitazione.

Cura delle persone

Per cura delle persone deve intendersi quella che comprende l'igiene e la somministrazione dei pasti per se stessi (se connessa all'attività principale tutelata: ad esempio infortunio occorso in doccia dopo la pulizia della casa e necessaria prima della preparazione dei pasti) e per soggetti che per età o difficoltà fisiche non sono in grado di provvedere autonomamente alle loro necessità.

Cura dell'ambiente domestico

Sono coperte dall'assicurazione tutte le attività di riordino, pulizia, igiene dell'ambiente domestico, interventi di piccola manutenzione, cura di soggetti estranei al nucleo (es: nipoti) escluse quelle che esulano dalla cura ordinaria e la cura degli animali domestici (esclusi quelli feroci o esotici).

Infortuni assicurati

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Sono coperti dall'assicurazione gli infortuni che si verificano in ambito domestico se ne deriva un'invalidità permanente minima del 6% (del 27% per quelli occorsi dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2018).

Sono esclusi gli infortuni:

Cosa spetta in caso d'infortunio

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In caso d'infortunio all'assicurato o ai terzi spettano le seguenti prestazioni economiche:

Domanda e istruttoria

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Può presentare domanda per la prestazione economica l'assicurato che sia incorso in un infortunio che gli ha causato:

La domanda va presentata (utilizzando la specifica modulistica Inail: allegati 3 e 4) entro 90 giorni dal quello in cui il medico certifica la stabilizzazione dei postumi. La prestazione però viene concessa solo previa valutazione medico legale o solo se il titolare della rendita all'atto della costituzione della stessa o in sede di opposizione o citazione, presenta specifica domanda.

Valutazione del danno e liquidazione

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Le prestazioni sono subordinate a una preventiva valutazione medico legale e ai fini della valutazione dei postumi vengono prese in considerazione le inabilità preesistenti che derivano da fatti lavorativi e/o extra lavorativi.

La liquidazione del danno viene effettuata entro 120 giorni dal ricevimento della domanda.

Ricorso dell'assicurato

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Nel caso in cui la domanda dell'assicurato venga rigettata, può ricorrere al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di rigetto. Il ricorso può essere presentato via pec, tramite a/r o direttamente allo sportello della sede competente. La sede Inail che ha adottato il provvedimento trasmette il ricorso alla Direzione Centrale.

Se il Comitato rigetta il ricorso o non si pronuncia entro 120 giorni dalla sua presentazione l'assicurato può rivolgersi all'Autorità giudiziaria, la cui azione si prescrive nel termine di 3 anni dall'infortunio con postumi permanenti indennizzabili.

Data: 17/02/2021 11:00:00
Autore: Annamaria Villafrate